{"id":44900,"date":"2021-08-13T10:23:58","date_gmt":"2021-08-13T08:23:58","guid":{"rendered":"http:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?page_id=44900"},"modified":"2021-12-20T12:07:55","modified_gmt":"2021-12-20T11:07:55","slug":"a-chi-si-rivolge-3","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?page_id=44900","title":{"rendered":"A chi si rivolge"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La storia<\/strong><br>Il Sostegno all\u2019Inclusione Attiva<br>A giugno del 2013 \u00e8 stato istituito un \u201cgruppo di lavoro sul reddito minimo\u201d. A settembre dello stesso anno, il gruppo ha presentato la proposta per l\u2019introduzione del Sostegno all\u2019Inclusione Attiva &#8211; SIA, una misura universalistica che non condiziona l\u2019intervento alla presenza di una qualche caratteristica individuale o familiare ma tiene conto solo dell\u2019insufficienza delle risorse economiche). L\u2019erogazione del sussidio si accompagna alla sottoscrizione di un percorso di inclusione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Legge di Stabilit\u00e0 2016<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nella Legge di Stabilit\u00e0 2016 vengono inseriti provvedimenti che gettarono le basi per la nascita di una misura nazionale di lotta all\u2019indigenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019attuazione del \u201cSIA ponte\u201d, l\u2019emanazione della Legge Delega e l\u2019introduzione del REI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso del 2016 e del 2017 l\u2019evoluzione della politica di contrasto alla povert\u00e0 prosegue con l\u2019attuazione del \u201cSIA ponte\u201d e con i lavori che hanno determinato prima l\u2019emanazione della Legge Delega e poi l\u2019introduzione di quello che diventer\u00e0 il REI.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019attuazione del REI<\/strong><br>Il beneficio \u00e8 erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) ricaricata automaticamente dallo Stato da utilizzare per gli acquisti presso esercizi abilitati al circuito Mastercard, per pagare le utenze presso gli uffici postali e per prelevare contante. Il beneficio \u00e8 concesso per un periodo massimo di 18 mesi, con possibilit\u00e0 di rinnovo per ulteriori 12 mesi.<br>La parte attiva della misura ha previsto un \u201cprogetto personalizzato\u201d volto a promuovere l\u2019inclusione sociale e\/o lavorativa della persona in povert\u00e0 da definire in accordo con i servizi sociali comunali. Nei casi in cui la condizione di povert\u00e0 si lega esclusivamente alla mancanza di lavoro, la normativa sul REI ha previsto, in sostituzione del progetto personalizzato, un \u201cpatto di servizio\u201dstipulato fra il beneficiario disoccupato e il Centro per l\u2019impiego su indicazione dei servizi comunali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il Reddito di Cittadinanza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La normativa definisce il RdC quale misura \u201cdi politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povert\u00e0, alla disuguaglianza e all\u2019esclusione sociale (\u2026)\u201d. In linea con le precedenti misure, il RdC consiste in un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta elettronica (Carta RdC). Il godimento del beneficio \u00e8 vincolato all\u2019adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro o di inclusione sociale.<br>Il RdC \u00e8 riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell&#8217;erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei requisiti di seguito indicati.<br>Requisiti di residenza e soggiorno<br>Il richiedente deve essere congiuntamente:<br>\u2022 cittadino dell&#8217;Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari di protezione internazionale;<br>\u2022 residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e, anche in modo non continuativo, residente in Italia per almeno 10 anni. Requisiti economici Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:<br>\u2022 un valore ISEE in corso di validit\u00e0 non superiore a 9.360 euro;<br>\u2022 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;<br>\u2022 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola). Tale valore \u00e8 incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo e di euro 5.000 per ogni componente con disabilit\u00e0 e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilit\u00e0 grave o non autosufficiente;<br>\u2022 un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della specifica scala di equivalenza, incrementata ad euro 7.560 ai fini dell\u2019accesso alla Pensione di cittadinanza e incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione;<br>\u2022 la scala di equivalenza \u00e8 pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed \u00e8 incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di et\u00e0 maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 (ovvero fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilit\u00e0 grave o non autosufficienti). Altri requisiti<br>Per accedere al RdC \u00e8 inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:<br>\u2022 non possieda autoveicoli e\/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui \u00e8 prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilit\u00e0);<br>\u2022 non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.Lgs. 171\/2005);<br>\u2022 non sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti la richiesta, fatte salve le dimissioni per giusta causa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La storiaIl Sostegno all\u2019Inclusione AttivaA giugno del 2013 \u00e8 stato istituito un \u201cgruppo di lavoro sul reddito minimo\u201d. 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