{"id":1264,"date":"2010-05-22T11:28:13","date_gmt":"2010-05-22T09:28:13","guid":{"rendered":"http:\/\/archivio.comune.potenza.it\/comune_wp\/?p=1264"},"modified":"2010-05-22T11:28:13","modified_gmt":"2010-05-22T09:28:13","slug":"interrogazione-urgente-consigliere-nicola-becce-popolo-della-liberta-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=1264","title":{"rendered":"Interrogazione urgente Consigliere Nicola Becce (Popolo della Libert\u00e0)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Oggetto:<\/strong> Rilascio di certificazioni attestanti lo svantaggio ai fini dell&#8217;inserimento lavorativo presso le cooperative sociali.<\/p>\n<p>Il sottoscritto Consigliere Comunale,<br \/><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ricordato<\/strong><\/p>\n<p>che la legge 8 novembre 1991, n. 381 &#8211; Disciplina delle cooperative sociali &#8211; all&#8217;art. 4 comma 1) definisce le persone svantaggiate ai fini del loro inserimento lavorativo &#8220;gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in et\u00e0 lavorativa in situazione di difficolt\u00e0 familiare, i condannati alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.663&#8221;;<\/p>\n<p><strong>Considerato<\/strong><\/p>\n<p>che la medesima legge all&#8217;art.4 comma 2) recita &#8220;la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza&#8221;, senza identificare in maniera tassativa e specifica le amministrazioni abilitate a rilasciare le certificazioni inerenti la condizione di svantaggio, mentre al comma 3) recita &#8220;le aliquote complessive della contribuzione per l&#8217;assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero&#8221;;<\/p>\n<p><strong>Visto <\/strong><\/p>\n<p>che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale &#8211; Direzione Generale della Cooperazione &#8211; ha diramato in data 9.10.1992 la circolare n. 116\/92 che al punto 5) si limita a prevedere che &#8220;la condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente delle competenti autorit\u00e0&#8221; senza in alcun modo circoscrivere l&#8217;elenco delle amministrazioni abilitate;<\/p>\n<p><strong>Visto <\/strong><\/p>\n<p>che la circolare 29.12.1992 n. 296 dell&#8217;INPS al punto 2.2. identifica le persone svantaggiate e precisa che la condizione di invalido debba risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente, identificando per ciascuna categoria di &#8220;svantaggio&#8221; le amministrazioni &#8220;competenti&#8221; a rilasciare le relative certificazioni quali ad esempio le Aziende Sanitarie Locali per la certificazione dell&#8217;invalidit\u00e0 fisica, psichica o sensoriale, strutture del Servizio Sanitario Nazionale per ex degenti di istituti psichiatrici, alcolisti, tossicodipendenti, competente amministrazione della giustizia per i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;<\/p>\n<p><strong>Rilevato <\/strong><\/p>\n<p>che l&#8217;interpretazione restrittiva della nozione di &#8220;pubblica amministrazione&#8221; non \u00e8 riconducibile alla fonte primaria cio\u00e8 la legge bens\u00ec ad una circolare INPS, peraltro a valenza puramente interna e che non risulta essere stata diramata alle autorit\u00e0 competenti al rilascio delle certificazioni;<\/p>\n<p><strong>Considerata <\/strong><\/p>\n<p>l&#8217;urgenza motivata dal fatto che quanto esposto pu\u00f2 coinvolgere svariate cooperative sociali<br \/><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE<br \/><\/strong><br \/>1) quante certificazioni riguardanti svantaggi di tipo psichiatrico, alternativi alla detenzione e legati a problematiche di alcolismo o tossicodipendenza sono stati rilasciati dal Comune di Potenza dall&#8217;anno 2002 ad oggi;<\/p>\n<p>2) se attualmente vengono rilasciate le suddette certificazioni di svantaggio, soprattutto destinate a facilitare inserimenti lavorativi consentendo ai datori di lavoro sgravi contributivi secondo l&#8217;art. 4 della legge 381\/91;<br \/>3) se \u00e8 a conoscenza della Circolare INPS n. 296 del 29.12.1992 che per ciascuna categoria di svantaggio aveva a suo tempo identificato le amministrazioni pubbliche competenti a rilasciare le certificazioni;<br \/>4) se \u00e8 a conoscenza del fatto che, in base alla suddetta Circolare, l&#8217;INPS non riconosce valide le certificazioni rilasciate dall&#8217;Amministrazione Comunale di Potenza ai fini dell&#8217;abbattimento contributivo per alcuni casi di svantaggio quali invalidit\u00e0 psichiatrica, alcolismo, tossicodipendenza, condannati ammessi alla misura alternativa alla detenzione;<br \/>5) se ha provveduto a conseguire gli opportuni chiarimenti presso l&#8217;INPS sulla condizione di presunta &#8220;non competenza&#8221; dell&#8217;Amministrazione Comunale, specialmente a tutela delle societ\u00e0 sanzionate dall&#8217;INPS a causa della non validit\u00e0 della certificazione prodotta per attestare lo svantaggio;<\/p>\n<p>6) se ha ricevuto azioni di rivalsa da parte dei soggetti che hanno subito sanzioni di tipo economico a causa delle certificazioni rilasciate dall&#8217;Amministrazione Comunale contestate in sede di verifica dell&#8217;INPS;<\/p>\n<p>7) in caso affermativo alla richiesta del punto precedente, se ha provveduto a rimborsare i soggetti sanzionati.<\/p>\n<p>Potenza, l\u00ec 22 maggio 2010<\/p>\n<p>Il Consigliere Comunale<\/p>\n<p>Nicola Becce<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggetto: Rilascio di certificazioni attestanti lo svantaggio ai fini dell&#8217;inserimento lavorativo presso le cooperative sociali. 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