{"id":26193,"date":"2018-03-01T13:36:31","date_gmt":"2018-03-01T12:36:31","guid":{"rendered":"http:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=26193"},"modified":"2018-03-01T13:51:21","modified_gmt":"2018-03-01T12:51:21","slug":"bando-di-concorso-per-la-formazione-della-graduatoria-per-lassegnazione-in-locazione-di-alloggi-e-r-p-nel-territorio-comunale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=26193","title":{"rendered":"Bando di concorso per l&#8217;assegnazione in locazione di alloggi E.R.P. nel territorio comunale"},"content":{"rendered":"<p>Ai sensi degli articoli\u00a04 e 13 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24, modificata ed integrata con Legge Regionale 18 lugli 2011, n. 15 \u00e8 indetto Bando di concorso\u00a0per l&#8217;assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta).<\/p>\n<p>I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso per l&#8217;assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione dello stesso, sono i seguenti:<br \/>\na) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all&#8217;Unione Europea; il cittadino di altri Stati \u00e8 ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una regolare attivit\u00e0 di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;<br \/>\nb) residenza o attivit\u00e0 lavorativa esclusiva o principale nel Comune di POTENZA;<br \/>\nc) c1) non titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle<br \/>\nesigenze del nucleo familiare. \u00c8 considerato adeguato l&#8217;alloggio, sito nel Comune di POTENZA o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unit\u00e0 immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all&#8217;altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:<br \/>\n1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;<br \/>\n2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;<br \/>\n3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;<br \/>\n4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;<br \/>\n5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;<br \/>\nc2) non titolarit\u00e0 dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso o abitazione su uno o pi\u00f9 alloggi siti in qualunque altra localit\u00e0, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A\/3, classe 2, sito nel Comune di POTENZA, con riferimento alla zona censuaria con tariffa pi\u00f9 elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unit\u00e0 immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da l a 5 \u00e8 trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;<br \/>\nc3) non titolarit\u00e0 di quote parti dei diritti di propriet\u00e0 su uno o pi\u00f9 alloggi, ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A\/3, classe 2, sito nel Comune di POTENZA, con riferimento alla zona censuaria con tariffa pi\u00f9 elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unit\u00e0 immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da l a 5 \u00e8 trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;<br \/>\nd) assenza di precedenti assegnazioni in propriet\u00e0 o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l&#8217;alloggio non sia pi\u00f9 utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;<br \/>\ne) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 14.500,58.\u00a0<span style=\"line-height: 1.7em;\">Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall\u2019ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi dall\u2019assegnatario e\/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall\u2019assegnatario e\/o coniuge, che svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare. Vanno, altres\u00ec, computati tutti gli emolumenti, indennit\u00e0, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purch\u00e9 continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennit\u00e0 di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare cos\u00ec come disposto dagli artt.1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall&#8217;art. 5 della legge 08.08.1991 n. 261, nonch\u00e9 quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altres\u00ec, computata ogni forma di sussidio, indennit\u00e0 o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione dell\u2019assegno mensile di invalidit\u00e0. Il reddito stesso \u00e8 da computarsi con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 21 della Legge 457\/78, come sostituito dall&#8217;art. 2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo, \u00e8 ridotto di euro 516,45 per ogni altro componente oltre i due,con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione \u00e8 gi\u00e0 prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all&#8217;art.8, terzo comma, lett. a3.1), il reddito annuo complessivo \u00e8 costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;<br \/>\n<\/span>f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla Legge, l&#8217;alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;<br \/>\ng) non occupare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, abusivamente un alloggio di<br \/>\nE.R.P.;<br \/>\nh) non essere gi\u00e0 assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;<br \/>\ni) avvenuto versamento, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente, per almeno un mese, dei contributi ex-gescal di cui all\u2019art. 10 della legge 14.02.1963, n. 60. (Tale requisito \u00e8 richiesto solo in presenza di bandi di concorso riservati ai lavoratori dipendenti.)<\/p>\n<p>Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno parte, altres\u00ec, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purch\u00e9 la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purch\u00e9 non coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinit\u00e0 pi\u00f9 stretto.<\/p>\n<p>I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), f) e g) e h) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, nonch\u00e9 al momento dell&#8217;assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.<\/p>\n<p><strong>CATEGORIE SPECIALI<\/strong><\/p>\n<p>Sono considerati appartenenti alle categorie speciali i nuclei familiari individuati ai punti a2), a3) a4.1) e a8) del 3\u00b0 comma dell&#8217;art. 8 della L.R. n. 24\/2007 e precisamente:<br \/>\na) anziani:<br \/>\nrichiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di et\u00e0 alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli od in coppia, anche con eventuali minori a carico;<br \/>\nb) famiglie di nuova formazione:<br \/>\nfamiglie la cui costituzione \u00e8 prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando e i nuclei familiari con anzianit\u00e0 di formazione non superiore a due anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, sempre che nessuno dei due componenti abbia superato il 35\u00b0 anno di et\u00e0 e che la famiglia gi\u00e0 costituita viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata agli standards di cui al primo comma, lett. c1), dell\u2019art. 3 della L.R. n. 24\/2007.<br \/>\nc) disabili :<br \/>\nnuclei familiari nei quali a uno o pi\u00f9 componenti sia stata riconosciuta, dalla Commissione per l&#8217;accertamento degli stati di invalidit\u00e0 civile, una totale invalidit\u00e0 con difficolt\u00e0 di deambulazione.<br \/>\nd) ragazze madri, persone divorziate, stati di vedovanza:<br \/>\ndonne che abbiano partorito figli naturali riconosciuti solo dalla madre, persone divorziate che abbiano ottenuto l&#8217;affidamento della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico.<\/p>\n<p>Gli appartenenti ai gruppi sociali pi\u00f9 deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma dell\u2019art. 8 della L.R. n. 24\/2007, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d&#8217;ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, cos\u00ec da rendere pi\u00f9 agevole l&#8217;individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.<br \/>\nIdentica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita:<br \/>\na) per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, lett. a4.1), dell&#8217;art. 8 della L. R. n. 24\/2007, riconosciuti invalidi totali con difficolt\u00e0 di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonch\u00e9 di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche di accessibilit\u00e0 ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236. In tal caso \u00e8 superabile il limite della superficie di cui al precedente comma;<br \/>\nb) per i componenti il nucleo familiare affetti da patologie psichiatriche di cui alla lettera a4 punto 4 dell\u2019art. 8.<\/p>\n<p><strong>CANONE DI LOCAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto dell&#8217;art. 26 della L.R. n. 24\/2007.<\/p>\n<p><strong>MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE<\/strong><\/p>\n<p><strong>La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, in bollo, sull&#8217;apposito modulo fornito dal Comune e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all&#8217;art. 6 della L.R. n. 24\/2007, la specifica richiesta di attribuzione dei punteggi di cui all&#8217;art. 8 della legge stessa.<\/strong><br \/>\n<strong>Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata agli Uffici Comunali, entro il 30 aprile 2018 (termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando)<\/strong><\/p>\n<p>Per i lavoratori emigrati all&#8217;estero la domanda pu\u00f2 essere presentata dal coniuge o da un ascendente o discendente purch\u00e9 convivente da data antecedente alla pubblicazione del bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all&#8217;estero.<br \/>\nSaranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati. Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto.<br \/>\nIn ogni caso, la domanda deve indicare:<br \/>\na) la cittadinanza nonch\u00e9 la residenza del concorrente e\/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attivit\u00e0<br \/>\nlavorativa;<br \/>\nb) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;<br \/>\nc) il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all&#8217;anno 2016. L\u2019eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall\u2019Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione o da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;<br \/>\nd) l&#8217;ubicazione e la consistenza dell&#8217;alloggio occupato;<br \/>\ne) ogni altro elemento utile ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;<br \/>\nf) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;<br \/>\ng) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai precedenti punti c), d), f), g) e h) indicati per la partecipazione al concorso;<br \/>\nh) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.<\/p>\n<p>Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce all&#8217;autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. Per la famiglia di nuova formazione la cui costituzione \u00e8 prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda i requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare composto dai soli nubendi.<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti finalizzati ad ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.<\/strong><\/p>\n<p><strong>FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA<\/strong><\/p>\n<p>La graduatoria provvisoria, con l&#8217;indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi dell&#8217;esclusione, e dei modi e dei termini per il ricorso, sar\u00e0 pubblicata sul B. U. R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1\u00b0 comma dell&#8217;art. 7 della L. R. n. 24\/2007 ed affissa per 15 giorni all&#8217;Albo Pretorio del Comune.<br \/>\nAi lavoratori emigrati all&#8217;estero \u00e8 data notizia dell\u2019avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata A.R..<br \/>\nContestualmente alla pubblicazione il Segretario Comunale trasmette alla competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti ed i documenti del concorso.<br \/>\nEntro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all&#8217;Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all&#8217;estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse pu\u00f2 produrre ricorso, in carta semplice, alla Competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva che provvede, sulla base dei documenti gi\u00e0 acquisiti o allegati al ricorso.<br \/>\nEsaurito l&#8217;esame delle opposizioni, la Commissione di cui all&#8217;art. 9 della L. R. n. 24\/2007 formula la graduatoria definitiva che verr\u00e0 pubblicata anche all&#8217;Albo Pretorio del Comune e dell&#8217;A. T. E. R. competente.<br \/>\nGli alloggi saranno assegnati secondo il disposto dell\u2019art. 16 della L. R. n. 24\/2007. La graduatoria definitiva, conserva la sua efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale salvo proroga prevista dal primo comma dell\u2019art. 13 della L. R. n. 24\/2007<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bando-di-concorso-assegnazione-alloggi.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bando di concorso assegnazione alloggi<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/modello-di-domanda-assegnazione-alloggi.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">modello di domanda assegnazione alloggi<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai sensi degli articoli\u00a04 e 13 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24, modificata ed integrata con Legge Regionale 18 lugli 2011, n. 15 &#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-sidebar.php","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[215,133,63],"tags":[],"class_list":["post-26193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-avvisi-sociali","category-servizi-sociali-c392-area-tematica-servizi-sociali-392","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26193"}],"collection":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}