{"id":27377,"date":"2018-05-21T14:19:27","date_gmt":"2018-05-21T12:19:27","guid":{"rendered":"http:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=27377"},"modified":"2018-05-21T14:19:27","modified_gmt":"2018-05-21T12:19:27","slug":"regolamentazione-parcheggi-interviene-giannizzari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=27377","title":{"rendered":"Regolamentazione parcheggi, interviene Giannizzari"},"content":{"rendered":"<p>21.05.18-ore 14,20: Il capo gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Savino Giannizzari, ha presentato la seguente interrogazione relativa all\u2019istituzione recente di parcheggi a disco orario, anche in numerose strade periferiche della citt\u00e0 senza individuare un adeguato numero di parcheggi liberi, giusto come disposto dall\u20198 comma dell\u2019art. 7 del vigente Codice della Strada.<\/p>\n<div dir=\"ltr\">\n<div>\u201cPremesso che:<\/div>\n<div>La recente Ordinanza del Sindaco n. 52 del 15 febbraio 2018 ha istituito in numerose strade periferiche della citt\u00e0 il parcheggio con disco orario ed in particolare il predetto provvedimento ha previsto che \u201c negli stalli localizzati nelle aree pi\u00f9 prossime alle aree di sosta a pagamento della citt\u00e0 (strisce blu) sar\u00e0 consentita la sosta della durata massima di 180 minuti (tre ore) mentre nelle altre aree la sosta potr\u00e0 avere una durata massima di 60 minuti ad eccezione degli stalli bianchi nelle aree limitrofe alla stazione centrale dove la durata della sosta sar\u00e0 per un tempo massimo di 30 minuti\u201d;<\/div>\n<div>Accertato che la regolamentazione in materia di sosta veicolare \u00e8 dettata dall\u2019art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Nuovo Codice della Strada), ove al comma 1\u00b0, lettera e), \u00e8 previsto che nei centri abitati il Sindaco possa, con ordinanza, stabilire le aree nelle quali \u00e8 autorizzato il parcheggio dei veicoli, e, al comma 8\u00b0, prevede che \u201cqualora il comune assuma l\u2019esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l\u2019installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al precitato comma 1\u00b0, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta (\u00e8 ricompreso quindi il disco orario). Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell\u2019art. 3 (area pedonale) e (zone a traffico limitato), nonch\u00e9 per quelle definite \u201cA\u201d dall\u2019art. 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta comunale (con proprio provvedimento), nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico\u201d;<\/div>\n<div>Rilevato che in questi ultimi due anni sono state realizzate anche intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, delimitate da strisce blu tracciate e rimarcate strenuamente pi\u00f9 volte, senza destinare alla libera sosta adeguate aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada sia prima con i parcheggi a pagamento che recentemente con l\u2019istituzione dei parcheggi con disco orario;<\/div>\n<div>Ravvisato pertanto che nei centri urbani &#8211; ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e di quelle di particolare rilevanza urbanistica &#8211; gli amministratori comunali hanno l\u2019obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria e a quelli regolamentati con disco orario;<\/div>\n<div>Richiamata l\u2019Ordinanza della Corte di Cassazione Civile \u2013 Sezione VI \u2013 del 24 novembre 2014, n. 24939, la quale chiarisce che i comuni possono istituire aree di parcheggio con disco orario in zone particolarmente trafficate anche se attigue a zone di parcheggio a pagamento, purch\u00e9 la scelta discrezionale della p.a. sia adeguatamente motivata ed in conformit\u00e0 all\u2019ultimo periodo del comma 8\u00b0 dell\u2019art. 7 del vigente Codice della Strada, cio\u00e8 con la riserva di un congruo numero di parcheggi da destinare alla sosta gratuita e libera da ogni condizionamento;<\/div>\n<div>Preso atto che giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere illegittima la sanzione elevata per mancato pagamento delle strisce blu o per inosservanza del disco orario in zone nelle quali non si rinvenga nelle immediate vicinanze un parcheggio libero, in ragione del fatto che l\u2019automobilista deve almeno in teoria essere posto in condizione di scegliere tra le due diverse zone (zona a pagamento o disco orario e zona libera per la sosta);<\/div>\n<div>Rilevata l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019Ordinanza Sindacale n. 52 del 15 febbraio 2018 relativa alla istituzione di parcheggi con disco orario, consistente nella violazione dell\u2019obbligo di istituire zone di parcheggio libero in prossimit\u00e0 di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il solo parcheggio con disco orario;<\/div>\n<div>Considerato pertanto che i provvedimenti comunali, anche le successivi a quello indicato al punto precedente, che violino questa importante norma, sono da considerarsi illegittimi, con susseguente eventuale annullamento dei verbali elevati in conseguenza di esse;<\/div>\n<div>Accertato che in queste ultime settimane continuiamo a ricevere lamentele da parte degli utenti dei parcheggi che utilizzano il disco orario nelle zone periferiche della nostra citt\u00e0.\u201d<\/div>\n<div>Tanto premesso, il Consigliere Comunale \u201cinterroga il Sindaco e l\u2019Assessore delegato all\u2019ufficio mobilit\u00e0 per sapere:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Perch\u00e9 i provvedimenti dell\u2019Amministrazione Comunale, in materia di regolamentazione della sosta dei veicoli, hanno una prevalente forma di vessazione nei confronti degli automobilisti di questa citt\u00e0, anche in considerazione del fatto che non viene data agli utenti una valida alternativa di spostamento (i mezzi pubblici presentano notoriamente molte criticit\u00e0 e le scale mobili sono, in parte, abbandonate a se stesse);<\/div>\n<div>Se l\u2019Amministrazione De Luca stia valutando di attenersi alle prescrizioni del Codice della Strada, sopra richiamate, e alla Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione Civile \u2013 Sezione VI \u2013 del 24 novembre 2014, n. 24939, modificando immediatamente la\/le ordinanza\/e illegittima\/e al fine di evitare l\u2019esplosione di un contenzioso che aumenter\u00e0 in maniera esponenziale, evitando cos\u00ec che le gi\u00e0 scarse risorse comunali vengano ulteriormente prosciugate da una schiera di ricorsi;<\/div>\n<div>Se l\u2019Amministrazione De Luca intende recepire l\u2019orientamento giurisprudenziale con la contestuale sospensione dell\u2019Ordinanza Sindacale n. 52\/2018;<\/div>\n<div>Se e quali lamentele scritte siano pervenute in Comune e se l\u2019Amministrazione Comunale vi abbia gi\u00e0 dato riscontro.\u201d<\/div>\n<div><\/div>\n<div>In particolare l\u2019intento del Consigliere \u00e8 quello di \u201cbattersi a fianco del cittadino contro i soprusi dell\u2019Amministrazione Comunale che nella sua fattispecie assumono connotati a dir poco incredibili\u201d e si chiede \u201ccome mai, in un momento economicamente cos\u00ec difficile per i nostri cittadini, l\u2019Amministrazione Comunale in carica faccia di tutto per aggravare di ulteriori costi e tempo, per la ricerca di un parcheggio, anche per le famiglie potentine che abitano in periferia, prodigandosi audacemente a piegare al suo scopo le norme di legge in vigore.\u201d<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>21.05.18-ore 14,20: Il capo gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Savino Giannizzari, ha presentato la seguente interrogazione relativa all\u2019istituzione recente di parcheggi a disco orario, &#8230; 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