{"id":31615,"date":"2019-03-07T16:31:04","date_gmt":"2019-03-07T15:31:04","guid":{"rendered":"http:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=31615"},"modified":"2019-03-07T16:31:06","modified_gmt":"2019-03-07T15:31:06","slug":"consiglio-comunale-del-7-marzo-resoconto-giornalistico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/?p=31615","title":{"rendered":"Consiglio comunale del 7 marzo, resoconto giornalistico"},"content":{"rendered":"\n<p>7.03.19 \u2013 ore 9,40: Il Consiglio comunale si apre alle 9,40 con il presidente del Consiglio comunale Luigi Petrone che dopo aver proposto una modifica allo svolgimento dei lavori, pone in votazione i verbali della seduta precedente, approvata a maggioranza. Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rocco Palese presenta le relazioni dell\u2019organo di Revisione economico-finanziaria per i periodi 1 luglio \u2013 30 settembre 2018 e 1 ottobre \u2013 31 dicembre 2018. \u201cNon si sono rilevate criticit\u00e0 nel periodo preso in esame e le attivit\u00e0 dell\u2019Ente si sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ministeriali. L\u2019Imu ha fatto registrare entrate pari a 12.418.000, con una percentuale di incasso pari al 95% del dovuto, il 96% del dovuto per la Tasi, circa 1,1 milioni di euro. 1.790.000 circa gli introiti derivanti da sanzioni relative alle violazioni al codice della strada in materia di mancato rispetto dei limiti di velocit\u00e0 e 2,3 milioni la somma ricavata dalla vendita dell\u2019edificio ex Istituto zoo-tecnico. Nel settore delle spese il monitoraggio ha riguardato le spese relative al personale, quelle riguardanti Acta che gestisce anche i parcheggi a raso della citt\u00e0, quelle attinenti all\u2019acquisto di beni e servizi, cos\u00ec come le spese delle partecipate\u201d. Ultimata la relazione il presidente Petrone assegna la parola al Sindaco che illustra l\u2019ordine del giorno presentato dalla Giunta comunale relativo alla richiesta di inserimento del Comune di Potenza nelle Zone economiche speciali: \u201cL\u2019istituzione di una Zes all\u2019interno della regione Basilicata pu\u00f2 contribuire al rilancio e al consolidamento di aree aventi marcate vocazioni produttive al fine di generare opportunit\u00e0 economiche per l\u2019intera regione. Questo provvedimento \u00e8 un importante occasione a sostegno degli insediamenti produttivi promossi dall\u2019imprenditoria locale e attrattiva per i potenziali, investitori extraregionali, con un\u2019importante ricaduta e una reale opportunit\u00e0 di occupazione per i tanti giovani che oggi sono costretti a emigrare per trovare occupazione in altre zone d\u2019Italia oppure all\u2019estero, anche gli ultimi dati Svimez certificano per la Basilicata un progressivo e costante spopolamento. Il capoluogo di regione e il suo ambito metropolitano, strettamente legati all\u2019area industriale di Tito Scalo, gi\u00e0 ricompresa nell\u2019ipotesi di perimetrazione della \u2018position paper Zes Basilicata\u2019, rispetto alla provincia di Potenza rappresentano oltre il 25% del territorio, circa il 20% degli abitanti, circa il 10% delle aziende, circa il 16% degli addetti. La nostra area \u00e8 economicamente collegata prioritariamente alle aree portuali di Salerno e di Taranto e agevolmente al retroporto di Ferrandina nello stesso modo come lo sono le altre aree inserite nella Zes di cui alla proposta di individuaizone di una zona economica speciale elaborata dalla Regione Basilicata\u201d. Primo intervento \u00e8 quello del capogruppo del Centro democratico Pietro Campagna che esordisce affermando \u201cche questo provvedimento arriva con notevole ritardo in Consiglio comunale, un anno dopo una mia sollecitazione sul tema. Mi auguro che la citt\u00e0 sia ancora in tempo, anche se non posso che rimarcare il mio disappunto per il grave ritardo con il quale si \u00e8 proceduti\u201d. Il consigliere del Pd Nicola Lovallo esprime una posizione simile a quella del consigliere Campagna. La citt\u00e0 di Potenza non deve chiudersi, ma aprirsi alle diverse possibilit\u00e0 che lo sviluppo offre anche attraverso provvedimenti come quello in discussione, se pur con notevole ritardo\u201d. Nella replica il Sindaco spiega \u201cche ci sono dei tavoli di competenza comunale e tavoli di competenza regionale. Chi in Regione doveva occuparsi di questa vicenda evidentemente non l\u2019ha fatto come avrebbe dovuto\u201d. Il capogruppo di fratelli d\u2019Italia Alessandro Galella definisce \u201cimportante l\u2019occasione rappresentata dalle Zes, sono felice che il Comune di Potenza abbia deciso di attivare questo percorso, propongo che il capoluogo di regione pensi anche all\u2019istituzione di zone franche all\u2019interno della Zes, quali fattori di ulteriore possibilit\u00e0 di sviluppo, per favorire l\u2019insediamento di grossi gruppi industriali e finanziari\u201d. Il consigliere dei Progressisti per Potenza Giampiero Iudicello ricorda come \u201ca porre il tema in maniera organica all\u2019inizio fu l\u2019assessore regionale Aldo Berlinguer, anche se la sua proposta si \u00e8 poi involuto in sottoproposta. Il Comune di Potenza non \u00e8 stato latitante in tal senso, anzi Sindaco, assessore e centrosinistra tutti hanno lavorato unitamente per giungere alla definizione del percorso che porta alla delibera odierna\u201d. Definisce \u201cstrano pensare di riuscire in questa impresa, con un cos\u00ec notevole ritardo\u201d secondo campagna. La delibera viene approvata a maggioranza con l\u2019astensione del consigliere del Pd Gianpaolo Carretta. Il Sindaco relazione sulla delibera successiva quella inerente alle modifiche relative alle norme comunali per il commercio su aree pubbliche. \u201cVISTO l&#8217;art. 8  delle  vigenti \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\u201d,                                                                                                                                                                                                                                              di cui all&#8217;Elaborato\u201d2\u201d, approvato, in \u201cATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114\/\u201d98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.19\/\u201d99\u201d, con Delibera di Consiglio Comunale n.27\/2001, rubricato \u201cPOSTEGGI TEMPORANEI\u201d, di seguito in stralcio riportato 1.In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festivit\u00e0 o ricorrenze religiose,\u2026\u2026e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei \u2026..per l&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>I posteggi temporanei \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026devono riguardare  esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:<br>\nf)  caldarroste<br>\ng) uva da vino;<br>\nh) pomodori per conserve<br>\ni)  angurie e meloni;<br>\nCONSIDERATO che sono state presentate, reiteratamente, da parte delle Associazioni di categoria e da parte di singoli operatori, richieste finalizzate ad estendere la tipologia dei prodotti ortofrutticoli stagionali, indicati nel citato art.8, aggiungendo, alle campagne tradizionali di vendita di prodotti stagionali, la vendita stagionale degli \u201cagrumi\u201d;<br>\nRITENUTO opportuno, per incentivare l&#8217;attivit\u00e0 economica degli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di posteggi temporanei e per offrire all&#8217;utenza la prosecuzione del servizio per un periodo piu ampio, modificare l&#8217;art. 8 delle \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\u201d aggiungendo gli \u201cagrumi\u201d  all&#8217;elenco dei prodotti da vendere in occasione del rilascio delle concessioni di suolo pubblico temporanee;<br>\nVISTO il comma 15 dell&#8217;art. 28 del D.Lgs. 114\/1998, rubricato \u201cEsercizio dell&#8217;attivit\u00e0\u201d del Titolo X del D.Lgs. 114\/1998 e s.m.i., intitolato \u201cCOMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE \u201dIl comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l&#8217;ampiezza complessiva delle aree da destinare all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0\u2026\u2026\u2026..\u201d ed il successivo comma 16 dello stesso articolo che recita:\u201d Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altres\u00ec le aree aventi valore archeologico,storico,artistico e ambientali nelle quali l&#8217;esercizio del commercio di cui al presente articolo \u00e8 vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all&#8217;esercizio anche per motivi di viabilit\u00e0,di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse \u2026\u2026..\u201c;<br>\nVISTO  l&#8217;art. 31 della L.R. BASILICATA n. 19\/1999, come modificato e sostituito dall&#8217;art. 26 della L.R. BASILICATA n. 23\/2008:\u201d 1.La vendita in forma itinerante pu\u00f2 essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal comune. Non \u00e8 consentita la sosta nello stesso punto per pi\u00f9 di un &#8216;ora.Le soste possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri,fatta salva una diversa disposizione del Comune.. E&#8217; fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell&#8217;arco della giornata. Il Comune pu\u00f2, ai fini di non determinare intralcio alla ordinaria viabilit\u00e0 ed al traffico, individuare specifiche aree ove favorire la sosta degli operatori di che trattasi;dette aree non si configurano in alcun modo come posteggi.<br>\nOmissis \u201d;<br>\nVISTO l&#8217;art. 9 delle  citate \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\u201d &#8211;                                                                                                                                                                                                                                                                               Elaborato\u201d2\u201d- approvato, in \u201cATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114\/\u201d98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.19\/1999\u201d, con Delibera di Consiglio Comunale n.27\/2001, rubricato (COMMERCIO ITINERANTE) che di seguito si riporta:\u201d1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non pu\u00f2 sostare nello stesso punto per pi\u00f9 di un&#8217; ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro 300 metri.<br>\n2.L&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante \u00e8 vietato nel centro storico e nell&#8217;area del  centro urbano riportata nell&#8217;allegata Tavola 1.<\/li><li>L&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante \u00e8 vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.\u201d;<br>\nCONSIDERATO  l&#8217;orientamento legislativo successivo alla  Direttiva Comunitaria 2006\/123\/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e al D.Lgs. 26 marzo 2010, 59, che ha recepito la predetta direttiva, improntato alla liberalizzazione delle attivit\u00e0 economiche, alla libera concorrenza ed all&#8217;estrema limitazione dei divieti e delle restrizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 economiche;<br>\nVISTO in particolare l&#8217;art. 3 comma 1 del D.L. n.138\/2011 conv. con modificazioni dalla L. n. 148\/2011 rubricato \u201dAbrogazione delle indebite restrizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle professioni e delle attivit\u00e0 economiche\u201d, inserito nel titolo\u201dLIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO \u201c,che di seguito in stralcio si riporta \u201cComuni. Province, Regioni e Stato,entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l&#8217;iniziativa e l&#8217;attivit\u00e0 economica privata sono libere ed \u00e8 permesso tutto ci\u00f2 che non \u00e8 espressamente vietato dalla legge\u201d ed il successivo comma 7 \u201cLe disposizioni vigenti che regolano l&#8217;accesso e l&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 economiche devono garantire il principio di libert\u00e0 di impresa e di garanzia della concorrenza..\u201d ed ancora il comma 9 dello stesso articolo che definisce  \u201crestrizione\u201d non consentita,  e quindi da disapplicare, la disposizione che comporti omissis \u201cc) l&#8217;imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all&#8217;esercizio di una attivit\u00e0 economica\u201d;<br>\nVISTO, altres\u00ec, il comma 1 dell&#8217;art. 1  del D.L. 1\/2012 conv.,con modif,. dalla L.27\/2012 e  rubricato \u201cLiberalizzazione delle attivit\u00e0 economiche e riduzione degli oneri amministrativi alle imprese\u201d:  \u201c sono abrogate \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivit\u00e0 economiche non adeguati o non proporzionati alle finalit\u00e0 pubbliche \u201c..ed il comma 2 \u201cLe disposizioni recanti divieti,restrizioni, oneri e condizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo\u2026\u2026. ed ammettono solo i limiti\u2026..necessari ad evitare possibili danni alla salute, all&#8217;ambiente, al paesaggio , al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, \u2026..e possibili contrasti con l&#8217;utilit\u00e0 sociale, con l&#8217;ordine pubblico\u2026\u2026..\u201d;<br>\nRITENUTO opportuno, alla luce del citato orientamento normativo e della specifica legislazione sopra riportata, modificare la citata normativa comunale, in relazione a quanto disposto dall&#8217;art. 9 delle \u201cNORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\u201d , in attuazione del comma 15 e del comma 16 dell&#8217; art. 28 del D.Lgs. 114\/98, id est nella definizione dei limiti territoriali del commercio itinerante nel territorio cittadino e dell&#8217;esercizio delle sue modalit\u00e0;<br>\nRITENUTO opportuno procedere all&#8217;adeguamento della predetta normativa comunale, secondo le indicazioni della normativa comunitaria e nazionale, ma anche nel rispetto dei limiti necessari alla salvaguardia dei citati valori della salute, dell&#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale e  della sicurezza e cos\u00ec da evitare possibili contrasti con l&#8217;utilit\u00e0 sociale e l&#8217;ordine pubblico;<br>\nCONSIDERATO l&#8217;esito dei lavori del Tavolo Tecnico, composto dagli uffici interessati per competenza ( Attivit\u00e0 Produttive, Mobilit\u00e0 e Polizia Locale), che ha valutato il territorio cittadino ai fini dell&#8217;ampliamento del territorio non interdetto al commercio itinerante e delle modalit\u00e0 di esercizio della relativa attivit\u00e0, contemperando i principi di liberalizzazione delle attivit\u00e0 economiche e della libert\u00e0 d&#8217;impresa con i valori comunitari da salvaguardare; <br>\nRITENUTO,  a tutela dei valori della salute,del patrimonio artistico e culturale, della  sicurezza e per motivi di viabilit\u00e0 e traffico (comma 16 art. 28 D.Lgs. 114\/1998), opportuno confermare l&#8217;interdizione al commercio itinerante del  Centro Storico e dell&#8217;anello stradario adiacente allo stesso;<br>\nRITENUTO, altres\u00ec ,opportuno, estendere il territorio in cui consentito il commercio itinerante, non escludendo, per\u00f2, dallo stesso, l&#8217;intera area del centro urbano, ma aggiungendo, alle aree extra urbane gi\u00e0 non interdette, le aree cittadine che si trovano a valle della linea ferroviaria cittadina, rappresentate nella Planimetria ( area tratteggiata in chiaro) riportata nell&#8217;Allegato A del presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, modificativa e sostitutiva della Tavola 1 del vigente Regolamento, non congestionate dal traffico cittadino e prive di elementi di pregio artistico ed archeologico da salvaguardare;<br>\nRITENUTO, inoltre, opportuno, in ottemperanza del sopra citato art. 3 del D.L. 138\/2011, abrogare il divieto dell&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, perch\u00e8 in contrasto palese con il tenore letterale del comma 7 dello stesso articolo e perch\u00e8 \u201crestrizione\u201d non consentita ai sensi del successivo e sopra riportato comma  9 ;<br>\nRITENUTO, invece, opportuno a salvaguardia del patrimonio artistico e culturale cittadino e della sicurezza urbana, nonch\u00e8 per non creare possibili contrasti con l&#8217;utilit\u00e0 sociale, disporre che l&#8217;esercizio del commercio in forma itinerante sia vietato ad una distanza inferiore a 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari;<br>\nRITENUTO opportuno approvare le modifiche dell&#8217;art. 8 e 9 delle  \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\u201d Elaborato \u201c2\u201d approvato con D.C.C. n. 27\/2001, esposte in premessa e riportate nel testo allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento, con annessa cartografia,  a farne parte integrante e sostanziale;<br>\nDATO ATTO del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente; <br>\nVISTI<br>\nil D.lgs. 167\/2000;<br>\nla L. 241\/90 e s.m.i.;<br>\nil D.Lgs. 114\/98;<br>\nil D.Lgs. 59\/2010;<br>\nil D.L. n.138\/2011 conv., con modif. dalla L.. 148\/2011 <br>\nil D.L. 1\/2012 conv., con modif,. dalla L.27\/2012 <br>\nla L.R. Basilicata 19\/1999 e s.m.i.<br>\nla D.C.C. n.27\/2001<br>\nlo Statuto Comunale;<br>\nD E L I B E R A<br>\n\u2022 di  approvare il testo allegato recante \u201cMODIFICHE DELLE \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE \u201d (ALLEGATO A MODIFICHE)  con annessa Planimetria  (ALLEGATO A  TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE), a  farne parte integrante e sostanziale;<br>\n\u2022 di dare atto che la presente Deliberazione non ha rilevanza a fini contabili;<br>\n\u2022 di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente deliberazione, all&#8217;Ufficio Suap Attivit\u00e0 Produttive  dell&#8217;U.D. \u201cASSETTO DEL TERRITORIO\u201d, all&#8217;U.D.\u201d POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE\u201d, all&#8217;URP e all&#8217;Ufficio Stampa dell&#8217;U.D. \u201cSERVIZI ISTITUZIONALI\u201d.                                                                                                                                                           <br>\nALLEGATO A MODIFICHE<br>\nMODIFICHE DELLE \u201cNORME COMUNALI PER<br>\nIL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE\u201d  Elaborato \u201c2\u201dapprovate con D.C.C. 27\/2001 e delle sue integrazioni approvate con D.C. C. n e D.C.C.  <br>\nART. 1<br>\n(POSTEGGI TEMPORANEI)<br>\nL&#8217;art. 8 delle \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  \u00e8 cos\u00ec modificato e sostituito:<br>\n\u201c1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festivit\u00e0 o ricorrenze religiose, per soddisfare specifiche esigenze nei rioni e nelle contrade, e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti gi\u00e0 titolari di autorizzazione per l\u2019esercizio del commercio su aree pubbliche.<\/li><li>I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:<br>\n       a) fiori, ceri e lumini;<br>\n       b) frutta secca e dolciumi;<br>\n       c) giocattoli, palloncini,prodotti pirici di libera vendita;<br>\n       d)bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;<br>\n       e) bassa bigiotteria;<br>\n       f) caldarroste;<br>\n       g) uva da vino,<br>\n       h) pomodori per conserve,<br>\n       i)  angurie e meloni;<br>\n       j)  agrumi<br>\n       k)  articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festivit\u00e0.<br>\n       3. L&#8217;Ufficio Suap Attivit\u00e0 Produttive, di concerto con la Polizia Locale, predispone entro il 30 Gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse.<\/li><li>Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano al Suap l\u2019istanza di assegnazione dei posteggi temporanei.<\/li><li>Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione.<\/li><li>Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.<\/li><li>L\u2019assegnazione dei posteggi \u00e8 effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per pi\u00f9 anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalit\u00e0 previste per le fiere.<\/li><li>L&#8217;Ufficio Suap Attivit\u00e0 Produttive, previa acquisizione dei pareri della Polizia Locale e degli Uffici interessati per competenza, provvede all\u2019assegnazione dei posteggi tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilit\u00e0 ed alla circolazione veicolare e pedonale.<\/li><li>La competente Autorit\u00e0 Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle singole manifestazioni con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le  altre esigenze della comunit\u00e0.\u201d<br>\nART. 2<br>\n(COMMERCIO ITINERANTE)<br>\nL&#8217;art. 9 delle \u201cNORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE \u201c \u00e8 cos\u00ec modificato e sostituito: <br>\n\u201c1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non pu\u00f2 sostare nello stesso punto per pi\u00f9 di un\u2019ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 300 metri.<\/li><li>L&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante \u00e8 vietato nel centro storico e nell\u2019area del centro urbano riportata nell\u2019allegata planimetria (area tratteggiata in scuro), denominata \u201cALLEGATO A  TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE\u201d. <\/li><li>L&#8217;esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante \u00e8 vietato nel raggio di 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari.\u201d <br>\nTerminata l\u2019illustrazione del Sindaco il presidente della Quinta Commissione consiliare permanente, Franco Morlino interviene evidenziando \u201cl\u2019iter partcolare seguito dal provvedimento. Si tratta di un adeguamento a indirizzi di direttive europee, come per esempio la sosta breve per un\u2019ora alle persone che esercitano il commercio itinerante in alcune zone della citt\u00e0. Sostanzialmente un ampliamento delle possibilit\u00e0 che si offrono al commercio itinerante. Esprimiamo l\u2019auspicio che si possa giungere a una migliore definizione delle caratteristiche del commercio itinerante nella zona compresa tra il Ponte Romano e il Ponte Musmeci\u201d. Il consigliere Lovallo ribadisce \u201cla necessit\u00e0 di approfondire il confronto sulla zona di Viale del Basento, anche riguardo alla questione \u2018stagionali\u2019\u201d. La consigliera Angela Blasi dei Progressisti per Potenza evidenzia quanto sostenuto dal consigliere Lovallo e sottolinea la necessit\u00e0 dell\u2019adozione del provvedimento per consentire il recepimento di apposite direttive europee. La delibera viene approvata a maggioranza con il voto di astensione dei consiglieri Carretta, Vigilante e Galella.      <br>\nIl Sindaco passa a illustrare la delibera riguardante il nuovo Regolamento della Polizia locale. Il primo intervento \u00e8 del presidente della Prima Commissione consiliare permanente Felice Scarano: \u201cFinalmente arriva in Consiglio comunale, dopo 20 anni dall\u2019ultimo. La Polizia locale \u00e8 inserita a pieno titolo, giustamente tra le forze di polizia e al Regolamento sono allegate questioni quali i gradi, la massa vestiaria, l\u2019utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dei mezzi, insomma un vademecum completo per l\u2019operatore della Polizia locale. Un Regolamento approfondito in maniera capillare in Commissione\u201d. Il capogruppo del Centro democratico Pietro Campagna propone una sospensione della seduta per esaminare un emendamento che sar\u00e0 proposto dal consigliere Vigilante. Il consigliere Antonio Vigilante capogruppo della Lista civica della Citt\u00e0, spiega i motivi e l\u2019iter seguito per la presentazione dell\u2019emendamento: \u201cl\u2019articolo 8 propone al comma 4 un aggiornamento delle gerarchia della Polizia locale, provocherebbe uno scatto automatico di anzianit\u00e0 per tutti gli operatori, non mettendo per\u00f2 tutti nella medesima posizione, cio\u00e8 consentendo ad alcuni di passare prima di altri per quanto attiene al predetto scatto, alla posizione superiore rispetto a quella della quale oggi si \u00e8 titolari. Il consigliere Scarano spiega i motivi di quella che lui ritiene l\u2019insussistenza della proposta di emendamento. Il consigliere Campagna chiede che il Regolamento venga inviato nuovamente in Commissione per consentire correzioni ed esame puntuale dell\u2019emendamento. Il presidente del Consiglio Petrone propone un rinvio della discussione della delibera alla successiva seduta del Consiglio comunale. Il consigliere Franco Morlino rinuncia all\u2019intervento visto il rinvio della discussione. Il consigliere Campagna chiede di tornare a esaminare la pratica in Commissione. L\u2019assessore all\u2019Urbanistica Rocco Pergola riferisce riguardo alla delibera avente a oggetto l\u2019alienazione in favore del consorzio \u2018Edilizia moderna\u2019, dei diritti edificatori di propriet\u00e0 del Comune, corrispondente alle aree attualmente ricadenti nel piano particolareggiato C5 A1, retrocessione di un\u2019area ricadente nel Piano particolareggiato C5 A1, monetizzazione di area destinata a standard e non cedute al Comune di Potenza. Il consigliere Campagna si riferisce al piano oggetto della delibera come uno dei \u201cPiani peggio riusciti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il procedere per approssimazioni successive, conferma la strada sbagliata intrapresa. Il mio voto sar\u00e0 di astensione\u201d. L\u2019assessore Pergola ricorda la storia del comparto. \u201cSi tratta di un piano che ha rivelato nel tempo una criticit\u00e0 soprattutto per quanto attiene alla Viabilit\u00e0 della zona. Il tutto ha modificato la perimetrazione dei lotti. C\u2019era dunque la necessit\u00e0 di una maggiore attenzione gi\u00e0 nella prima fase, quando lei consigliere Campagna era assessore al ramo\u201d. La delibera viene approvata a maggioranza. L\u2019assessore Pergola illustra la proposta di delibera successiva, la presa d\u2019atto dei verbali di intesa Stato \u2013 Regione, concernenti gli immobili siti nel Comune di Potenza, in corso Garibaldi \u2013 Codice Pz B038001 (F.48 particella 59 e foglio 105 particella 1977), in via dei Mille s.n.c. \u2013 codice PZx001 (f.32 part. 1635 e 1636 e recepimento nella situazione urbanistica comunale. All\u2019appello che precede il voto risultano presenti 16 consiglieri e la seduta viene sospesa per 15 minuti per assenza del numero legale. Alle 11,50 alla ripetizione dell\u2019appello risultano presenti 15 consiglieri e il presidente Petrone dichiara deserta la seduta e chiude i lavori. <\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7.03.19 \u2013 ore 9,40: Il Consiglio comunale si apre alle 9,40 con il presidente del Consiglio comunale Luigi Petrone che dopo aver proposto una modifica &#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"single-sidebar.php","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[385],"tags":[],"class_list":["post-31615","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-c242-resoconti-dei-consigli-comunali-242"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31615"}],"collection":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/31615\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=31615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.comune.potenza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=31615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}