Oggetto: Rilascio di certificazioni attestanti lo svantaggio ai fini dell’inserimento lavorativo presso le cooperative sociali.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
Ricordato
che la legge 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali – all’art. 4 comma 1) definisce le persone svantaggiate ai fini del loro inserimento lavorativo “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.663”;
Considerato
che la medesima legge all’art.4 comma 2) recita “la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza”, senza identificare in maniera tassativa e specifica le amministrazioni abilitate a rilasciare le certificazioni inerenti la condizione di svantaggio, mentre al comma 3) recita “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero”;
Visto
che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione – ha diramato in data 9.10.1992 la circolare n. 116/92 che al punto 5) si limita a prevedere che “la condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente delle competenti autorità” senza in alcun modo circoscrivere l’elenco delle amministrazioni abilitate;
Visto
che la circolare 29.12.1992 n. 296 dell’INPS al punto 2.2. identifica le persone svantaggiate e precisa che la condizione di invalido debba risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente, identificando per ciascuna categoria di “svantaggio” le amministrazioni “competenti” a rilasciare le relative certificazioni quali ad esempio le Aziende Sanitarie Locali per la certificazione dell’invalidità fisica, psichica o sensoriale, strutture del Servizio Sanitario Nazionale per ex degenti di istituti psichiatrici, alcolisti, tossicodipendenti, competente amministrazione della giustizia per i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
Rilevato
che l’interpretazione restrittiva della nozione di “pubblica amministrazione” non è riconducibile alla fonte primaria cioè la legge bensì ad una circolare INPS, peraltro a valenza puramente interna e che non risulta essere stata diramata alle autorità competenti al rilascio delle certificazioni;
Considerata
l’urgenza motivata dal fatto che quanto esposto può coinvolgere svariate cooperative sociali
INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE
1) quante certificazioni riguardanti svantaggi di tipo psichiatrico, alternativi alla detenzione e legati a problematiche di alcolismo o tossicodipendenza sono stati rilasciati dal Comune di Potenza dall’anno 2002 ad oggi;
2) se attualmente vengono rilasciate le suddette certificazioni di svantaggio, soprattutto destinate a facilitare inserimenti lavorativi consentendo ai datori di lavoro sgravi contributivi secondo l’art. 4 della legge 381/91;
3) se è a conoscenza della Circolare INPS n. 296 del 29.12.1992 che per ciascuna categoria di svantaggio aveva a suo tempo identificato le amministrazioni pubbliche competenti a rilasciare le certificazioni;
4) se è a conoscenza del fatto che, in base alla suddetta Circolare, l’INPS non riconosce valide le certificazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale di Potenza ai fini dell’abbattimento contributivo per alcuni casi di svantaggio quali invalidità psichiatrica, alcolismo, tossicodipendenza, condannati ammessi alla misura alternativa alla detenzione;
5) se ha provveduto a conseguire gli opportuni chiarimenti presso l’INPS sulla condizione di presunta “non competenza” dell’Amministrazione Comunale, specialmente a tutela delle società sanzionate dall’INPS a causa della non validità della certificazione prodotta per attestare lo svantaggio;
6) se ha ricevuto azioni di rivalsa da parte dei soggetti che hanno subito sanzioni di tipo economico a causa delle certificazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale contestate in sede di verifica dell’INPS;
7) in caso affermativo alla richiesta del punto precedente, se ha provveduto a rimborsare i soggetti sanzionati.
Potenza, lì 22 maggio 2010
Il Consigliere Comunale
Nicola Becce