Oggetto: Pubblicazione incarichi esterni.
Il sottoscritto consigliere comunale,
Vista
la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) all’articolo 3 comma 54, intdervenuto a modifica dell’art. 1 comma 127 della legge 662 del 1996 recita: “le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un
compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico, e dell’ammontare erogato. In caso di omessa publicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di copllaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale del dirigente preposto”;
Ritenuto
che la pubblicazione degli incarichi esterni, di tutti i tipi,
costituisca un evidente indice di trasparenza,
TUTTO CIO’ PREMESSO
CHIEDE CON RISPOSTA SCRITTA
– di conoscere l’esistenza o meno degli incarichi di collaborazione esterna;
– se si sta provvedendo alla pubblicazione di tutti gli incarichi esterni o se si stanno omettendo alcune informazioni, magari perchè qualificate come “prestazioni di servizio”;
– se l’Ente abbia trasmesso, così come previsto dall normativa vigente, l’elenco degli incarichi di consulenza esterni al Dipartimento della Funzione Pubblica e in quale data. In caso contrario si chiede di motivare tale inadempimento.
Potenza, lì 21 agosto 2010
Il Consigliere Comunale
Nicola Becce