25.10.16 – ore 10: Il Consiglio comunale si apre alle ore 10,03, il presidente Luigi Petrone dà inizo ai lavori con le interrogazioni. La prima è presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Savino Giannizzari, che interpella l’Amministrazione in merito alla “presenza di diossine e furani in matrici ambientali e alimentari rilevate in aree residenziali in contrada Bucaletto. Quali azioni il Sindaco intende di intraprendere per tutelare i cittadini”. Nella risposta l’assessore all’Ambiente Rocco Coviello spiega che “le ultime rilevazioni effettuati i dati risultano totalmente diminuiti. Nessuno vuole contestare l’inquinamento generato da industrie siderurgiche, ma i dati rilevati, che Arpab ha fatto effettuare ad altre imprese a essa esterna, in possesso di macchinari e tecnologie all’avanguardia, nel rilevamento degli inquinanti, non destano alcuna preoccupazione. Quando altri dati confuteranno quelli in nostri possesso, rilasciati da organismi pubblici, almeno con la medesima autorità, siamo pronti a prenderli in considerazione. Riguardo ai paventati conflitti d’interesse, invece di sbandierarli senza specificarne le caratteristiche e le persone interessate, sarebbe bene denunciarli, qualora se ne avesse notizia, notizia che a noi non risulta”. Interrogazione del capogruppo di Lista civica, Antonio Vigilante, sul “parcheggio di alcuni caravan in via Ligure, e sulle utenze che gli stessi utilizzano”. Il Sindaco spiega che “la sosta nel piazzale dinanzi alla Regione Basilicata dei caravan non è in alcun modo autorizzata e, così come in piazza Zara, abbiamo chiesto alla Polizia locale di provvedere agli adempimenti di competenza. Stiamo pensando di allestire una nuova area di sosta per far fermare i camper in maniera dignitosa, nella zona vicina all’area mercatale”. La consigliera Angela Blasi del Pd pone un interrogazione in merito “alla presenza notevole di prostitute nella zona industriale in qualsiasi ora della giornata, una zona che vede anche la presenza di ragazzi che utilizzano strutture sportive, quali la Figc, oltre che lavoratori e automobilisti di passaggio”. Il Sindaco nel leggere la nota fornita dalla Polizia locale ricorda che “sarebbe utile il ripristino del sistema di videosorveglianza presente in zona e un suo eventuale incremento, così da rendere possibile un controllo in continuo dell’area. La Polizia locale ha individuato un preventivo e sta individuando le risorse per ripristinare le dodici telecamere di nostra competenza, stessa cosa dicasi per le altre 50 presenti sul territorio comunale. Chiederò comunque che i controlli vengano intensificati nella zona indicata, più a carico dei clienti per arginare un fenomeno purtroppo presenti in tutt’Italia”. Il capogruppo del Centro democratico Pietro Campagna interroga l’Amministrazione “sul mancato riscontro delle note Anac in merito alla polizza fideiussoria ditta Trotta. E’ indispensabile capire se il contratto che lega la ditta alla città è supportato da un’adeguata polizza”. Il Sindaco replica che “la causa che ha determinato il mancato riscontro è da attribuire a problemi tecnici e anche a una errata distribuzione delle competenze, comunque superata con comunicazione agli Enti richiedenti delle relative richieste avanzate. La polizza fideiussoria è presente ed è stata regolarmente fornita agli Enti competenti. E’ stata avviata una procedura per accertare le responsabilità del mancato riscontro di cui sopra”. Il consigliere Giannizzari e il capogruppo di Forza Italia Francesco Fanelli pongono due interrogazioni sullo stato di degrado e la possibile messa in sicurezza dei giochi presenti all’interno del parco giochi ‘Mariele Ventre’ nel rione di Cocuzzo. “E’ importante sul tema porsi il problema della gestione. Una volta realizzate queste opere, è fondamentale che si preveda una giusta manutenzione per evitarne il degrado” spiega Fanelli. L’assessore Coviello afferma che “i giochi diventati più pericolosi sono stati smontati affinché fosse ripristinata la sicurezza per gli utenti. Stesso intervento, insieme a un relativo monitoraggio sugli altri parchi cittadini, per prevenire disagi simili”. Il Sindaco aggiunge in materia di possibile gestione, che “al fine di evitare gli atti vandalici su parchi per bambini, la videosorveglianza può essere una risposta, ma pensare ad affidare la gestione a esercizi commerciali prossimi alle aree potrebbe essere una possibile soluzione”. Interrogazione della consigliera Blasi sul rispetto delle pari opportunità, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla Legge ‘Delrio’, in merito alla composizione della Giunta. “La prima Giunta da me varata era perfettamente rispettosa della legge ‘Delrio’, essendo intervenute più modifiche nel percorso amministrativo che come Giunta abbiamo vissuto, a oggi non ci sono i numeri per rispettarla. Qualora si creino le condizioni per un ulteriore cambio nella Giunta faremo in modo che vengano rispettate le norme vigenti”. Il consigliere di Fratelli d’Italia interroga l’esecutivo richiedendo informazioni sulla gara di appalto per lavori alla piscina di Montereale. Il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Sergio Potenza, fornisce i chiarimenti richiesti anche in merito all’esclusione del primo aggiudicatario della gara, all’indomani del processo di decadenza avviato dall’Ente. Annullata la determinazione di aggiudicazione definitiva effettuata in un primo tempo la gara è stata aggiudicata alla ditta Ecoclima per un importo di 343.000 euro circa. Interrogazione urgente presentata in aula sugli immobili ex Inps di via Pretoria dal consigliere Galella e riguardo al loro utilizzo “essendo venuto ieri a conoscenza della volontà della regione Basilicata di destinare quegli stessi edifici agli uffici Egrib”. Il Sindaco annuncia “di aver avuto plurimi incontri con Ater, che mi ha confermato come ci fosse l’esigenza di chiedere colloqui in merito con la Regione. Con i successivi colloqui con il presidente Pittella mi fu detto che si sta valutando l’ipotesi di trasferire alcuni dei suoi uffici. Se il fine è quello di riportare persone in centro, o uffici regionali o uffici comunali, il risultato si ottiene lo stesso. Per ridare funzioni al centro storico ben vengano gli uffici di Regione e Provincia, così come sta avvenendo. Rimane ferma la volontà di riportare anche quelli comunali, a cominciare dall’edificio che ospitava la scuola Torraca, forse più idoneo come spazi rispetto ad altre soluzioni”. Interrogazione urgente ancora di Galella sulla bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico Trotta. Il Sindaco spiega che è allo studio il ritorno alla possibilità di acquisto del singolo biglietto oltre che quello elettronico da 20 corse. Alle 11,20 il consigliere Campagna propone la sospensione dei lavori per prendere visione della proposta di modifica dello Statuto della Società partecipata ‘Acta Spa’, approvata con delibera del Consiglio comunale n 161 del 29 dicembre 2009, allegato A, prossima delibera in discussione. I lavori vengono sospesi.
Riprendono i lavori alle 12 e il Sindaco illustra le premesse che hanno portato alla discussione odierna: “Va premesso che dalla relazione istruttoria/ illustrativa alla proposta di deliberazione in oggetto, si evince che “Questa Amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento del prioritario obiettivo di risanamento economico-finanziario dell’Ente, intende introdurre nuove previsioni organizzative nella disciplina statutaria della citata società, che vadano nella direzione auspicata e consentano di conseguirei necessari livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione societaria. Ciò risulta, tra l’altro, perfettamente coerente e in linea con i principi ispiratori della Riforma della Pubblica Amministrazione, avviata dal Governo Italiano, così come espressi nella legge 7 agosto 2015, n.124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare all’art. 18 (“Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche”), dispone che il decreto delegato, con riferimento alle società partecipate degli enti locali debba stabilire norme volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia economicità, trasparenza e lotta alla corruzione e, in quest’ottica, rivisitino la disciplina riguardante gli organi societari”.
Va inoltre considerato che l’art. 11, comma 2, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “testo unico di società a partecipazione pubblica” dispone che “L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico”.
Nell’ottica di una migliore e più concreta razionalizzazione ed efficienza della gestione e in coerenza con i principi e le finalità del Testo Unico, si ritiene di dover emendare lo Statuto della Società per Azioni A.C.T.A. S.p.A., al fine di
- prevedere che la Società debba essere amministrata da un Amministratore Unico, eliminando la possibilità che l’organo amministrativo possa essere costituito da un Consiglio d’Amministrazione;
- eliminare la figura del Direttore Generale.
E’ da premettere inoltre, che l’Art. 3, comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “testo unico di società a partecipazione pubblica” dispone che: “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”, si rende necessario adeguare lo statuto alla predetta disposizione modificandolo nelle parti in cui il medesimo prevede, in contrasto con la normativa vigente, che il collegio sindacale possa essere investito del controllo contabile”. Il presidente della Prima Commissione consiliare permanente Felice Scarano prende la parola per spiegare le modifiche apportate (nel virgolettato vengono riportate barrate le parti per le quali viene proposta l’eliminazione): “si propone di:
- modificare gli artt. 2.2, 6.3, 8.1, 9.8, 14.1, sostituendo le parole “Consiglio d’Amministrazione” con le parole “Amministratore Unico”;
- modificare l’art. 10.2 sostituendo le parole “Presidente del Consiglio d’Amministrazione” con le parole “Amministratore Unico”;
- modificare gli artt.. 11.2 e 11.3 sostituendo le parole “organo amministrativo” con “Amministratore Unico”;
- modificare l’art. 12 riformulando il testo come segue: “1 L’Assemblea ordinaria dei soci:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo sindacale;
- determina il compenso dell’Amministratore Unico e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti dell’Amministratore Unico, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- delibera sul gradimento di cui al precedente art. 10 dello statuto;
- approva i regolamenti societari e l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- approva il regolamento per il reclutamento del personale e per la nomina del Direttore generale , il regolamento per la nomina dell’Amministratore Unico ed il regolamento per il conferimento degli incarichi. Tali regolamenti devono, nel rispetto della normativa vigente, essere preventivamente approvati dai soci pubblici”.
- modificare l’art. 14.4 sostituendo le parole “la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo” con “l’Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo”;
- cassare all’art. 14.5 le parole “amministrativi e”;
- modificare l’art. 17 Presidenza dei soci riformulando il testo come segue: 17.1 “La Presidenza dell’Assemblea spetta all’Amministratore Unico. In caso di sua mancanza o assenza, l’Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente”;
- modificare l’art. 21 riformulando il testo come segue: “1 L’Amministrazione della società è affidata, ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all’Amministratore Unico, nominato dal socio Comune di Potenza tra soggetti con comprovata professionalità e competenza, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all’art. 12.1 dello Statuto. La carica di Amministratore Unico è soggetta alle incompatibilità previste dalle norme vigenti. 21.2 L’Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. L’Amministratore Unico è rieleggibile ed è revocabile dal socio Comune di Potenza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. 21.3 All’Amministratore Unico spetta un compenso determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. 21.4 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dell’Amministratore Unico, il socio Comune di Potenza provvede alla nomina del nuovo Amministratore e il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 21.5 La cessazione dell’Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Amministratore Unico. Per la rinuncia all’Ufficio da parte dell’Amministratore si applica il disposto dell’art. 2385 c.c.”;
- modificare la denominazione dell’art. 22 in “Determinazioni dell’Amministratore Unico”;
- modificare l’art. 22 riformulando il testo come segue: “ Le determinazioni dell’Amministratore Unico sono verbalizzate e annotate su apposito “Libro delle determine dell’Amministratore Unico”, regolarmente vidimato prima dell’uso.”;
- modificare la denominazione dell’art. 23 in “Poteri dell’Amministratore Unico”;
- modificare l’art. 23 riformulando il testo come segue: “1 L’Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all’assemblea dei soci.
23.2 Sono, inoltre, attribuite all’Amministratore Unico, con il rispetto dell’art. 2436 c.c., le seguenti competenze:
- trasferimento della sede sociale ed istituzione e soppressione di sedi secondarie con le limitazioni di cui all’art. 2.2 dello statuto;
- propone al socio comune di Potenza l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
23.3 L’Amministratore Unico o il Consiglio d’Amministrazione deve, in ogni caso rispettare gli Atti di indirizzo, di direttiva e di controllo espressi, ai fini del controllo analogo, dal socio Comune di Potenza.”;
- abrogare integralmente l’art. 24;
- rinominare l’art. 25 in art. 24;
- modificare l’attuale art. 25 (d’ora in poi art. 24) riformulando il testo come segue: “art.24 La Rappresentanza della società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all’Amministratore Unico.”;
- abrogare integralmente l’art. 26;
- rinominare gli artt. 27, 28, 29, 30 31, 32, 33 ,34 35, 36, 37, 38, 39, 40 rispettivamente in artt. 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;
- cassare all’attuale art. 27.3 (d’ora in poi art. 25.3) le parole “In quanto investito del controllo contabile”;
- cassare all’attuale art. 28.1 (d’ora in poi art. 26.1) le parole “ove non affidato al Collegio Sindacale”;
- modificare l’attuale art. 33.2 (d’ora in poi art. 31.2) riformulando il testo come segue: “2 La deliberazione costitutiva è adottata dall’Amministratore Unico della società.”;
- cassare all’attuale art. 35.2 (d’ora in poi art. 33.2) le parole: “ovvero dai componenti del Consiglio d’Amministrazione”;
- modificare l’attuale art. 35.3 (d’ora in poi art. 33.3) sostituendo le parole “Consiglio d’Amministrazione” con le parole “Amministratore Unico”;
- modificare l’attuale art. 36.1 (d’ora in poi art. 34.1) sostituendo le parole “organo di amministrazione” con le parole “Amministratore Unico”.
- aggiungere l’art. 39 “Norme Transitorie e finali” con il seguente testo: 39.1 Il primo Amministratore Unico della società è nominato dal Sindaco del socio unico Comune di Potenza alla scadenza, o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.
39.2 Fino alla nomina dell’Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è investito dei poteri dell’Amministratore Unico cosi come previsto all’Art. 23 del presente Statuto”.
La consigliera di Insieme Si Cambia, Bianca Andretta, che ha fatto sintesi delle diverse proposte di modifica maturate nell’ambito dei lavori della Prima Commissione, scrivendo materialmente il documento in discussione, espone il testo del nuovo Statuto così come emendato:
“STATUTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI “A.C.T.A. S.p.A.”
TITOLO I – DENOMINAZIONE
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE
- E’ costituita, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la società per azioni denominata:
“Azienda per la Cura e la Tutela dell’Ambiente S.p.A.” o in forma abbreviata “A.C.T.A. S.p.A.”.
ARTICOLO 2 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI
2.1 La Società ha sede nel Comune di Potenza all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2. L’Amministratore Unico ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché di istituire o di sopprimere, con l’osservanza delle norme di legge in materia, unità locali nell’ambito territoriale nel quale opera la società.
2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE
3.1 La società, che opera senza soluzione di continuità rispetto all’attività della precedente Azienda speciale di ente locale “A.C.T.A. Azienda Comunale per la Tutela Ambientale”, ha per oggetto, nel territorio della Regione Basilicata, l’espletamento delle attività finalizzate alla gestione dei servizi pubblici e privati ambientali integrati ed in particolare ha per oggetto le seguenti attività:
- i servizi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche e private, anche adibite a verde, la loro eventuale manutenzione, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie;
- il servizio di rimozione della neve dal suolo pubblico o privato adibito ad so pubblico;
- il servizio per la raccolta differenziata, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi il servizio di riciclaggio degli inerti e la commercializzazione dei prodotti recuperati dopo il trattamento, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie;
- la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica ambientale, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere accessorie;
- i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfezione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche e private nonché di scuole, asili, ospedali, comunità ed istituti similari;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di smaltimento, di compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RSU), di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, nonché impianti per la cernita ed il recupero di frazioni riciclabili diS.U.;
- il servizio di riscossione della tariffa di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani);
- la rete di distribuzione del biogas prodotto da discariche controllate;
- i servizi concernenti, in connessione alle attività del ciclo integrato dei rifiuti, la produzione di energia elettrica, il relativo trasporto, distribuzione, acquisto e cessione, nonché la realizzazione dei relativi impianti ad opere accessorie;
- i servizi di pulizia delle fontane, delle fognature, delle caditoie, dei pozzetti stradali e di espurgo dei pozzi neri;
- la gestione, la pulizia e la custodia dei parcheggi cittadini, autostazioni, aerostazioni ed impianti di risalita, nonché la pulizia e la gestione dei gabinetti pubblici;
- lo svolgimento di attività di prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni connesse ai compiti di istituto;
- altri servizi ambientali di supporto, comunque connessi all’assetto del territorio, anche nel settore della vigilanza;
- i servizi di pulizia e custodia degli immobili comunali, dei mercati, del Cimitero, dei giardini, dei parchi e delle ville comunali, degli impianti sportivi, delle Fiere, anche di quartiere, di plessi scolastici ed altre aree pubbliche;
- l’attuazione di attività promozionali atte a valorizzare i servizi erogati dalla società, la conoscenza dell’igiene urbana, la conservazione dell’ambiente, la ricerca, la progettazione e la realizzazione di impianti, di attrezzature e apparecchiature;
- la consulenza e l’assistenza tecnica ed amministrativa ai soci nei settori collegati al proprio;
- lo svolgimento, anche in collaborazione con l’Università e altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, di attività di studio, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore dei servizi pubblici ambientali integrati, ivi compresa la formazione professionale.
ARTICOLO 4) DURATA
4 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI
5.1 Il capitale sociale è di € 2.000.000,00 (euro duemilioni e zero centesimi).
5.2 Il capitale sociale è diviso in numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di Euro € 100,00 (euro cento e zero centesimi) ciascuna.
5.3 Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
5.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione, salvo i casi previsti dall’articolo 7, comma 2, del presente statuto e da altre norme di legge. Si applica la disposizione dell’art. 2441 c.c..
ARTICOLO 6 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI
6.1 L’Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l’emissione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati del diritto di concorrere al riparto esclusivo di una quota pari ad una percentuale del dividendo complessivo stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.
6.2 I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili solo se espressamente previsto all’atto dell’emissione o con successiva deliberazione.
6.3 In caso di inadempimento del socio o del terzo all’effettuazione della prestazione promessa, l’Amministratore Unico può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori al prezzo di emissione.
ARTICOLO 7 FORMAZIONE E VARIAIZONE DEL CAPITALE SOCIALE
7.1 Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell’articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
7.2 Il capitale può essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETA’
8.1 I soci, su richiesta dell’Amministratore Unico della società, possono effettuare finanziamenti, con diritto a restituzione, a favore della società anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale e comunque nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti.
8.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
ARTICOLO 9 AZIONI, SOCI, TRASFERIMENTO DELLE AZIONI – RECESSO – CLAUSOLA DI PRELAZIONE
9.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, con esclusione dell’emissione dei titoli azionari.
Ai sensi dell’art. 2355 c.c., il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro soci.
9.2 Possono essere soci gli Enti Pubblici territoriali. La società può destinare specifici aumenti di capitale sociale agli Enti che affidano alla società i servizi oggetto dell’attività aziendale i quali, in tal caso, acquisiscono partecipazioni qualificate proporzionate al valore dei servizi affidati.
9.3 Possono, inoltre, essere soci Enti Pubblici ed imprese private che perseguano le stesse finalità della società. La selezione del socio privato deve avvenire, in osservanza della legislazione vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
9.4 Il Comune di Potenza deve rappresentare sempre la maggioranza del capitale sociale.
9.5 Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto e le azioni conferiscono uguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall’art. 2347 Codice Civile.
9.6 In caso di trasferimento delle azioni ovvero dei diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione di cui all’articolo 2441 del codice civile, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.
9.7 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente; esso, cioè, deve esercitarsi solo con riferimento all’intero oggetto della proposta di trasferimento. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.
9.8 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l’Amministratore Unico, al quale deve comunicare l’entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento in caso di trasferimento mediante atto a titolo oneroso, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente, le modalità della cessione ed i termini temporali di stipula dell’atto traslativo.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l’Amministratore Unico deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l’esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare tramite pec al proponente e all’Amministratore Unico la propria volontà di acquisire le azioni offerte in prelazione, al prezzo e alle condizioni indicate dall’offerente.
9.9 In caso di concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l’acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino. Resta fermo in ogni caso il vincolo di cui al precedente articolo 9.4.
9.10 Se la prelazione non viene esercitata nel termine predetto, il socio potrà disporre delle proprie azioni in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando quanto disposto dall’art. 10 del presente statuto in materia di gradimento.
9.11 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscrivere l’avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.
9.10 In ogni caso di trasferimento di azioni a soci privati, la selezione del nuovo socio privato deve essere attuata con procedura ad evidenza pubblica.
ARTICOLO 10 CLAUSOLA DI GRADIMENTO
10.1 In ogni caso di trasferimento a terzi delle azioni ovvero dei diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione di cui all’articolo 2441 del codice civile, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, qualora non sia stato esercitato il diritto di prelazione secondo quanto stabilito al precedente art. 9, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento al terzo occorre il gradimento da parte dell’Assemblea ordinaria.
10.2 Al fine di ottenere il gradimento, il socio che intende cedere i diritti e le azioni, espletata inutilmente la prevista procedura di prelazione, deve richiedere, a mezzo pec indirizzata all’Amministratore Unico, che l’Assemblea dei soci sia a tale scopo regolarmente convocata. Nella richiesta dovranno essere contenute le indicazioni relative alla persona del cessionario, al numero delle azioni che saranno cedute, alle condizioni e alle modalità del trasferimento. A sua volta l’Amministratore Unico dovrà tempestivamente convocare l’Assemblea ordinaria dei soci di modo che questa possa, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Amministratore Unico della citata richiesta, assumere in prima o in seconda convocazione le opportune delibere in materia di gradimento.
10.3 Ai fini del presente articolo, l’Assemblea ordinaria convocata per deliberare in merito al richiesto gradimento deciderà con la maggioranza di cui al successivo articolo 18, senza però tener conto nel quorum deliberativo della partecipazione detenuta dal socio cedente.
10.4 Qualora, entro il termine di cui al precedente comma 2 l’Assemblea ordinaria non deliberi in merito al richiesto gradimento, quest’ultimo sarà da intendersi negato ed il socio non potrà pertanto trasferire al terzo la relativa partecipazione.
10.5 Al socio al quale la società ha negato il gradimento, richiesto allo scopo di cedere la propria partecipazione, può essere indicato un altro acquirente che alle medesime condizioni sia gradito alla società stessa. Nel caso che il gradimento venga negato senza motivazione, la società ai sensi dell’art. 2355 bis c.c.,c. 2 , acquista in proprio le azioni ovvero spetta al socio cedente il diritto di recesso di cui agli articoli 2437 e ss. del codice civile. L’acquisto delle azioni da parte della società è finalizzato alla ricollocazione, con la precisazione che ove le azioni siano destinate ai privati la ricollocazione stessa deve essere attuata con procedura ad evidenza pubblica.
10.6 Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio le azioni possono essere liberamente trasferite, salvo in ogni caso il vincolo di cui al precedente articolo 9.4.
10.7 Qualsiasi trasferimento effettuato in difformità dalle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della Società e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci.
ARTICOLO 11 RECESSO DEL SOCIO
11.1 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall’articolo 2437 del codice civile.
11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’Amministratore Unico mediante pec.
La pec deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità del socio richiedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
In tale ipotesi l’Amministratore Unico è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto egli stesso a conoscenza.
11.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all’Amministratore Unico. Dell’esercizio di tale diritto deve essere fatta menzione nel libro dei soci.
11.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all’organo amministrativo. Dell’esercizio di tale diritto deve essere fatta menzione nel libro soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.
11.4 Il recesso volontario da parte del socio è consentito alla condizione che le relative azioni, con il consenso di tutti i soci, accrescano proporzionalmente le rispettive partecipazioni degli altri soci.
11.5 La determinazione del valore delle azioni è effettuata ai sensi dell’art. 2437 ter del codice civile.
ARTICOLO 12 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
12.1 L’Assemblea ordinaria dei soci:
– approva il bilancio;
– nomina e revoca gli amministratori;
– nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo sindacale;
– determina il compenso dell’Amministratore Unico e dei sindaci;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti dell’Amministratore Unico, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
– delibera sul gradimento di cui al precedente art. 10 dello statuto;
– approva i regolamenti societari e l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
– approva il regolamento per il reclutamento del personale e per la nomina del Direttore generale , il regolamento per la nomina dell’Amministratore Unico ed il regolamento per il conferimento degli incarichi. Tali regolamenti devono, nel rispetto della normativa vigente, essere preventivamente approvati dai soci pubblici.
12.2 L’Assemblea straordinaria dei soci, , delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
Le modifiche statutarie devono in ogni caso essere preventivamente approvate dal socio Comune di Potenza.
ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE
13 L’Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché nella Regione Basilicata.
ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE
14.1 L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno ai sensi dell’art. 2364 c.c. e ogni qualvolta l’Amministratore Unico lo ritenga necessario ed opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all’Amministratore Unico, con l’indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
14.2 Salva la possibilità prevista dal secondo comma dell’art. 2366 c.c., l’Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci con pec ai recapiti risultanti dal libro soci, e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.
14.3 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell’avviso stesso possono essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l’Assemblea di seconda convocazione.
14.4 In mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipano all’Assemblea l’Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
14.5 Nell’ipotesi di cui al precedente punto 14.4, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA
15.1 Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti nonché i titolari di strumenti finanziari nelle materie iscritte nell’ordine del giorno. Nel caso di rappresentanti legali di Enti pubblici soci, è ammesso l’intervento di funzionari accreditati dagli stessi rappresentanti.
15.2 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
15.3 L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, di trasparenza e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA
16 La rappresentanza in Assemblea è consentita unicamente nei confronti di amministratori/assessori e/o dirigenti e responsabili di servizio degli Enti Pubblici soci. Detta rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.
ARTICOLO 17 PRESIDENZA DEI SOCI
17.1 La Presidenza dell’Assemblea spetta all’Amministratore Unico. In caso di sua mancanza o assenza, l’Assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
17.2 Il presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario designato dall’Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
17.3 Non occorre l’assistenza del segretario quando il verbale dell’Assemblea viene redatto da un notaio, designato dal Presidente.
17.4 Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell’adunanza, che egli sottoscrive, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione, insieme al verbalizzante.
ARTICOLO 18) QUORUM
18.1 L’Assemblea ordinaria:
– in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
– in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.
18.2 L’Assemblea straordinaria:
– in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
– in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI
19.1 Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
- a) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, del codice civile;
- b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
19.2 Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall’Assemblea speciale.
19.3 Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all’articolo 2415 del codice civile.
ARTICOLO 20) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
- L’impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.
TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI
ARTICOLO 21 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
21.1 L’Amministrazione della società è affidata, ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all’Amministratore Unico, nominato dal socio Comune di Potenza tra soggetti con comprovata professionalità e competenza, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all’art. 12.1 dello Statuto.
La carica di Amministratore Unico è soggetta alle incompatibilità previste dalle norme vigenti.
21.2 L’Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.
L’Amministratore Unico è rieleggibile ed è revocabile dal socio Comune di Potenza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
21.3 All’Amministratore Unico spetta un compenso determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
21.4 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dell’Amministratore Unico, il socio Comune di Potenza provvede alla nomina del nuovo Amministratore e il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
21.5 La cessazione dell’Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Amministratore Unico.
Per la rinuncia all’Ufficio da parte dell’Amministratore si applica il disposto dell’art. 2385 c.c.
ARTICOLO 22 DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRATORE UNICO
- Le determinazioni dell’Amministratore Unico sono verbalizzate e annotate su apposito “Libro delle determine dell’Amministratore Unico”, regolarmente vidimato prima dell’uso.
ARTICOLO 23 POTERI DELL’AMMINISTRATORE UNICO
23.1 L’Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all’assemblea dei soci.
23.2 Sono, inoltre, attribuite all’Amministratore Unico, con il rispetto dell’art. 2436 c.c., le seguenti competenze:
- Trasferimento della sede sociale ed istituzione e soppressione di sedi secondarie con le limitazioni di cui all’art. 2.2 dello statuto;
- Propone al Socio Comune di Potenza l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
23.3 L’Amministratore Unico o il Consiglio d’Amministrazione deve, in ogni caso rispettare di Atti di indirizzo, di direttiva e di controllo espressi, ai fini del controllo analogo, dal socio Comune di Potenza.
ARTICOLO 24 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Abrogato
ARTICOLO 25 24 RAPPRESENTANZA SOCIALE
25.1 24. La Rappresentanza della società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all’Amministratore Unico. o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al vice Presidente, se nominato.
La Rappresentanza della società spetta inoltre, nell’ambito dei poteri conferiti al consigliere al quale, ai sensi dell’art. 21.4 dello Statuto, il consiglio abbia delegato proprie attribuzioni.
ARTICOLO 26 DIRETTORE GENERALE
Abrogato
ARTICOLO 27 25 COLLEGIO SINDACALE
27.1 25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento .
Il funzionamento del Collegio è disciplinato dall’art. 2397 e segg. c.c..
27.2 25.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti dall’Assemblea dei soci. Al socio Comune di Potenza è riservata la nomina della maggioranza dei sindaci (nomina di due sindaci fra cui il Presidente e di un componente supplente).
Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione dl bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
27.3 25.3 In quanto investito del controllo contabile Il Collegio Sindacale, a norma dell’art. 2409 bis c.c., ultimo comma, dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
27.4 25.4 Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2399 c.c..
27.5 25.5 Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell’adunanza a ciascun sindaco, e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
27.6 25.6 Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ARTICOLO 28 26 CONTROLLO CONTABILE
28.1. 26.1 Il controllo contabile ove non affidato al Collegio Sindacale è esercitato, a scelta dell’Assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall’art. 2409-bis del codice civile, comma 2, da un Revisore contabile o da una Società di Revisione.
28.2 26.2 Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2409-quinquies del codice civile. Nel caso di controllo contabile affidato a Società di Revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.
28.3 26.3 L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
28.4 26.4 La cessazione dell’incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito.
28.5 26.5 L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
ARTICOLO 29 27 DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE
29.1 27.1 La denuncia di cui all’articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il cinque per cento del capitale sociale.
29.2 27.2 La denuncia di cui all’articolo 2409, comma 1 del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% del capitale sociale.
ARTICOLO 30 28 AZIONE DI RESPONSABILITA’
30.1 28 L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.
ARTICOLO 31 29 CONFERENZA INTERAZIENDALE
31.1 29 I soci pubblici possono costituire una struttura tecnico-amministrativa specialistica interaziendale per monitorare continuativamente l’operato della società sia in relazione ai livelli quali-quantitativi dei servizi richiesti ed erogati, sia per ciò che concerne la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Il funzionamento di tale organismo è disciplinato da apposito regolamento approvato preventivamente dai soci pubblici.
TITOLO V – OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 32 30 OBBLIGAZIONI
32.1 30.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
32.2 30.2 Sia per l’emissione di presti obbligazionari convertibili in azioni che per l’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili la competenza spetta all’Assemblea straordinaria.
32.3 30.3 Il trasferimento delle obbligazioni convertibili è soggetto alla medesima disciplina prevista dal presente statuto per il trasferimento delle azioni della società.
TITOLO VI – PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
ARTICOLO 33 31 PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
33.1 31.1 La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. del codice civile.
33.2 31.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall’Amministratore Unico della società. a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
TITOLO VII- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ARTICOLO 34 32 ESERCIZI SOCIALI E UTILI
34.1 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
34.2 32.2 Il bilancio deve essere approvato entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
34.3 32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
- il 5% al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 35 33 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
35.1 33.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
Le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori sono determinate dall’Assemblea straordinaria.
35.2 33.2 In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l’organo di liquidazione è composto dall’Amministratore Unico ovvero dai componenti del Consiglio d’Amministrazione.
35.3 33.3 In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità di liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell’organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l’Amministratore Unico.
TITOLO IX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 36 34 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
36.1 34.1 Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o i soci e la società, l’Amministratore Unico e l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
36.2 34.2 L’arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale.
ARTICOLO 37 35 FORO COMPETENTE
37.1 35 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
TITOLO X – NORME FINALI
ARTICOLO 38 36 RINVIO
38.1 36.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.
38.2 36.2 In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.
ARTICOLO 39 37 COMUNICAZIONI
39.1 37.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante pec.
39.2 37.2 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezioni da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
39.3 37.3 Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data comunicazione, essa s’intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.
ARTICOLO 40 38 COMPUTO DEI TERMINI
40.1 38 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.
ARTICOLO 39 NORME TRANSITORIE E FINALI
39.1 Il primo Amministratore Unico della società è nominato dal Sindaco del socio unico Comune di Potenza alla scadenza, o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.
39.2 Fino alla nomina dell’Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è investito dei poteri dell’Amministratore Unico cosi come previsto all’Art. 23 del presente Statuto” conclude Andretta.
Il consigliere del Pd Gianpaolo Carretta prende la parola sottolineando come “il lavoro della Commissione è stato importante e il maxiemendamento Andretta ha concretizzato un lavoro procedurale e formale ammirevole. Ho espresso la volontà di arrivare immediatamente alla nomina dell’Amministratore unico, proposta quella dell’Amministratore unico che mi convince. Non mi convince all’articolo 39 la norma transitoria indicata al 39.2, perché consentire al Consiglio d’amministratore con presidente esterno e in assenza del direttore generale, non comprendo in termini pratici la gestione della fase transitoria”. Il capogruppo dei Fratelli d’Italia, Giuseppe Giuzio evidenzia “l’importanza dell’atto in discussione e in approvazione oggi. Si è passata da una versione poco soddisfacente del Regolamento a una che pienamente recepisce le indicazioni che ritenevamo imprescindibili affinché si garantisse la giusta efficacia efficienza ed economicità all’Acta. Oggi abbiamo uno Statuto molto snello che garantisce la gestione di diversi settori, tra gli altri quello dei parcheggi. Resto perplesso sulla norma transitoria e sul compromesso politico che in qualche misura, anche se minima, macchia l’ottimo lavoro svolto Complessivamente siamo soddisfatti del lavoro fatto”. Il capogruppo del Pd Gianpiero Iudicello parla di una delibera che “rappresenta il punto terminale di un processo che come Partito democratico si è avviato tre anni fa, andando a precorrere un percorso che è poi stato seguito attraverso la riforma Madia. Una scelta coraggiosa dell’allora Sindaco Santarsiero. Un obiettivo ambizioso che oggi raggiungiamo, si va verso un ruolo diverso dell’Acta, diverso da quello svolto finora. Deve essere azienda capace di collocarsi sul mercato, con logica aziendali, cosa possibile se si è in grado di spoliticizzarla. L’Acta deve essere in grado di gestire anche le strutture e le difficoltà che inevitabilmente incontrerà l’Amministratore unico data l’importanza della sfida che si pone dinanzi, potranno essere affrontate e vinte con la collaborazione di tutti”. Il consigliere Vigilante nel formulare “i ringraziamenti e i complimenti alla consigliera Andretta per il lavoro svolto, pronta a recepire anche le nostre indicazioni in tema di miglioramento del Regolamento. L’Acta presente elementi di criticità riguardo alla Raccolta differenziata, penso ai centri di raccolta e ai finanziamenti a questi legati. Desta qualche preoccupazione la possibilità riconosciuta all’Amministratore unico di affidare incarichi riguardanti incarichi legali”. Il consigliere Galella sottolinea come ha salutato con favore la dichiarazione “del consigliere Iudicello che su questa discussione ha parlato di carrozzone politico e di volontà di passare alla meritocrazia”. Per il consigliere di ‘Liberiamo la città’ Mario Guarente dice che “ora non ci sono più scuse, l’Acta non può permettersi di comportare più errori. L’Acta è un valore importantissimo per la città di Potenza. Dopo i ritardi delle precedenti Amministrazioni, oggi conseguiamo un risultato fondamentale, da oggi la nostra attenzione sarà massima”. Il consigliere del gruppo misto Fernando Picerno parla “di risultato positivo, una battaglia che abbiamo cominciato con il Sindaco Santarsiero e che oggi vede la sua positiva conclusione. Oggi sappiamo chi è nel bene e nel male il responsabile di Acta.Vanno diminuiti i costi a carico dei nostri concittadini”. “La riforma Acta – ricorda il consigliere Campagna – è cominciata nel 2009, e oggi si pone un tassello in questo percorso di riforma, imposto dalla riforma Madia. Ringrazio i direttori Luisa Scavone e Claudio Mauro e il direttore generale Silvio Ascoli per l’ottimo apporto fornito. Positivo lo snellimento proposto, che stravolge la proposta confusionaria avanzata in una prima fase dall’Amministrazione, snellimento che oggettivamente rende necessario il pronunciamento dei necessari pareri. Preannuncio un voto di benevola astensione”. Il Sindaco nella replica si unisce ai ringraziamenti nei “confronti di chi ha lavorato alla stesura del documento, Andretta e Scarano in primis. La proposta avanzata alla Commissione prevedeva una serie di opzioni e ha consentito di giungere a una definizione condivisa. Avevamo proposto di conservare la possibilità da parte dell’Amministratore unico di avvalersi di un direttore generale per fornire un apporto nella governance dell’Azienda. Prendo atto della decisione della Commissione. Il cambio di rotta con la nomina dell’attuale presidente Roberto Spera, esterno all’Amministrazione stava a significare la necessità di mutare la cattiva esperienza del direttore Mauro, trovatosi a rispondere di una situazione giudiziaria della quale era completamente estraneo. Con l’attribuzione del potere gestionale andiamo verso una semplificazione della gestione Acta, con Acta che deve diventare un fiore all’occhiello per l’Amministrazione. Le condizioni di mercato per l’Acta ci sono tutte, ancor di più oggi, con la raccolta differenziata, la gestione dei parcheggi, dopo esserci candidati per la gestione di un impianto di compostaggio qui a Potenza, impianto che servirà tutto il bacino centro. E’ una riforma giusta, da noi auspicata fin dall’inizio della nostra legislatura, per rendere l’Acta un’azienda efficiente. I consiglieri Laginestra e Sofia stanno affiancando con grande impegno l’attuale presidente del Cda Spera”. Si passa alle dichiarazioni di voto, per Potenza condivisa, anche a nome di Realtà Italia e Movimento Nuova Repubblica Basilicata, il consigliere Scarano esprime il proprio voto favorevole. Per il gruppo Socialist & Democrats Antonio Pesarini il “voto favorevole discendente dal lavoro serio fatto in Commissione”. Favorevole anche il voto espresso dal consigliere Guarente. Voto favorevole espresso anche dal capogruppo FdI Giuzio, dal capogruppo di Insieme si cambia Gianluca Meccariello. Il capogruppo dei Popolari per l’Italia, Franco Morlino, parla di provvedimento più che positivo ma perfettibile riguardo agli incarichi legali, con l’articolo 24 non definisce la nomina dei legali. Perché non obbligare l’Acta a servirsi dell’ufficio legale comunale o in subordine stabilire un limite oltre il quale non poter andare nell’attribuzione degli incarichi legali. Il mio voto è favorevole”. Voto favorevole espresso anche dal vicepresidente del Consiglio Fanelli, dal consigliere Picerno. Voto di astensione “fortemente influenzato per il grande lavoro svolto in Commissione, a cominciare da Andretta e Scarano, il mio voto sarà di astensione”. Voto favorevole espresso dal capogruppo Pd Iudicello. Il provvedimento posto in votaizone dal presidente Petrone viene approvato a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Campagna e Vigilante.
Il Consiglio si chiude alle 13,47.