In relazione alle misure urgenti introdotte nel paese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente ha sospeso temporaneamente, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020:
a) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo dei bonus di cui all’articolo 5, comma 1 del TIBEG e all’articolo 4bis, comma 4bis del TIBSI;
b) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire ai cittadini interessati informazioni sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus attraverso il sistema informatico per la gestione dell’ammissione, di cui all’articolo 33 del TIBEG e all’articolo 4, comma 3 del TIBSI;
c) l’invio ai cittadini interessati delle comunicazioni relative all’emissione di bonifici domiciliati e all’accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi di cui all’articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG;
Al ripristino dei servizi sospesi e, dunque, al termine del periodo di cui al precedente punto 1, ai cittadini che dovessero rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria, ma comunque entro i 60 (sessanta) giorni successivi al termine del suddetto periodo, è garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.