Provvedimento n. 64/2020 prescrizioni per somministrazione, vendita e loro consumo, di alcolici e alimenti in città

In sostituzione integrale dell’ordinanza n. 63 del 5 giugno 2020,

  1. è fatto divieto ai titolari dei pubblici esercizi con somministrazione, ubicati nel territorio della città di Potenza, di somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 1,00 alle ore 6,00 dei giorni feriali e dalle ore 2,00 alle ore 6,00 della domenica;
  2. per gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, ivi compresi i laboratori artigianali abilitati alla vendita di alcolici e gli esercizi con distributori automatici, nonché per gli esercenti il commercio su area pubblica, si richiama il rispetto della normativa vigente in materia, che dispone il divieto di vendita di alcolici dalle ore 24,00 alle ore 6,00 di ogni giorno;
  3. il divieto non si applica per il servizio domicilio della clientela;
  4. è fatto divieto, nel Centro Storico cittadino, di portare al seguito bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per il consumo e di consumare alimenti e bevande in contenitori in vetro fuori dalle aree autorizzate alla somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande;
  5. é fortemente raccomandato a tutti gli esercenti, con attività ubicate nel Centro Storico cittadino, di vendere per l’asporto, finalizzato al consumo immediato, alimenti e bevande in contenitori non in vetro ma in altro materiale preferibilmente compostabile;
  6. è fatto divieto di introdurre e portare al seguito, in tutti i parchi cittadini, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
  7. è fatto divieto, in tutti i parchi cittadini, di consumare bevande alcoliche e di consumare alimenti e bevande in contenitori in vetro fuori dalle aree autorizzate alla somministrazione o al consumo sul posto di alimenti e bevande;
  8. ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, è fatto divieto, in tutto il territorio della città di Potenza, di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all’igiene e alla sicurezza urbana causati senza necessità o dovuti a mancanza di precauzione, quali, a titolo esemplificativo , l’abbandono di rifiuti-bottiglie in vetro e lattine in particolare-gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti ed in generale degli spazi pubblici e del patrimonio privato, dei manufatti di arredo urbano (panchine, cancellate,segnaletica stradale ecc.ecc.) con scritte,vernici,spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia ed insozzamenti delle pubbliche vie anche con “sostanze biologiche”;
  9. i divieti di cui sopra si applicano dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2020.