Interrogazione urgente Consigliere Nicola Becce (Popolo della Libertà): IMU – detrazione in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti

PRESO ATTO CHE:

a) il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) ha previsto l’istituzione

e l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) stabilendone la decorrenza a partire

dall’anno 2014,

b) l’art. 13 c. 1, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha anticipato tale

decorrenza in via sperimentale all’anno 2012,

c) l’IMU è disciplinata:

• dall’art. 13 della Legge 214/2011;

• dagli artt. 8 e 9 del D.LGS 23/2011 in quanto compatibili;

• dalla D.LGS 504/1992 nelle parti richiamate dalla nuova normativa;

• dai regolamenti comunali approvati in conformità agli artt. 52 e 59 del D.LGS 446/1997 che

disciplinano la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni.

CONSIDERATO CHE

è imminente l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l’applicazione

per l’imposta municipale IMU,

VISTO

il disposto normativo di cui all’art. 13 c. 10 legge 214/2011, in riferimento alla maggiore detrazione

spettante in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a Euro 50 per ciascun

figlio fino a un massimo di 400 Euro,

TENUTO CONTO CHE

alcuni soggetti passivi all’imposta, nel caso specifico genitori separati, si trovano in una situazione

di separazione legale o di divorzio, ed in presenza di figli con età non superiore a 26 anni dimoranti

abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

CONSIDERATO CHE

• l’ex casa coniugale è equiparata per legge all’abitazione principale, e il genitore non assegnatario

ha diritto alla detrazione base di 200 Euro (ripartita secondo la titolarietà) ed all’applicazione

dell’aliquota ridotta dello 0.4 per mille;

• la normativa condiziona l’ulteriore detrazione di 50 Euro solo al fatto che il figlio, di età non

superiore a 26 anni, sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare

adibita ad abitazione principale;

• la normativa pertanto non impone, invece, come condizione per il riconoscimento dell’ulteriore

detrazione di 50 Euro, la convivenza con il genitore non assegnatario della casa

INTERROGA IL SINDACO

Per sapere:

se l’ulteriore detrazione di 50 Euro prevista dall’art. 13 c. 10 legge 214/2011 in presenza di

contitolarità dell’immobile adibito ad abitazione principale tra i coniugi legalmente separati o

divorziati spetti agli stessi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione

principale si verifica ovvero in caso di esclusiva titolarità del coniuge non assegnatario dell’ex casa

coniugale la stessa spetti integralmente a quest’ultimo.