PRESO ATTO CHE:
a) il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale) ha previsto l’istituzione
e l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) stabilendone la decorrenza a partire
dall’anno 2014,
b) l’art. 13 c. 1, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha anticipato tale
decorrenza in via sperimentale all’anno 2012,
c) l’IMU è disciplinata:
• dall’art. 13 della Legge 214/2011;
• dagli artt. 8 e 9 del D.LGS 23/2011 in quanto compatibili;
• dalla D.LGS 504/1992 nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
• dai regolamenti comunali approvati in conformità agli artt. 52 e 59 del D.LGS 446/1997 che
disciplinano la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni.
CONSIDERATO CHE
è imminente l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l’applicazione
per l’imposta municipale IMU,
VISTO
il disposto normativo di cui all’art. 13 c. 10 legge 214/2011, in riferimento alla maggiore detrazione
spettante in presenza di figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a Euro 50 per ciascun
figlio fino a un massimo di 400 Euro,
TENUTO CONTO CHE
alcuni soggetti passivi all’imposta, nel caso specifico genitori separati, si trovano in una situazione
di separazione legale o di divorzio, ed in presenza di figli con età non superiore a 26 anni dimoranti
abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
CONSIDERATO CHE
• l’ex casa coniugale è equiparata per legge all’abitazione principale, e il genitore non assegnatario
ha diritto alla detrazione base di 200 Euro (ripartita secondo la titolarietà) ed all’applicazione
dell’aliquota ridotta dello 0.4 per mille;
• la normativa condiziona l’ulteriore detrazione di 50 Euro solo al fatto che il figlio, di età non
superiore a 26 anni, sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
• la normativa pertanto non impone, invece, come condizione per il riconoscimento dell’ulteriore
detrazione di 50 Euro, la convivenza con il genitore non assegnatario della casa
INTERROGA IL SINDACO
Per sapere:
se l’ulteriore detrazione di 50 Euro prevista dall’art. 13 c. 10 legge 214/2011 in presenza di
contitolarità dell’immobile adibito ad abitazione principale tra i coniugi legalmente separati o
divorziati spetti agli stessi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione
principale si verifica ovvero in caso di esclusiva titolarità del coniuge non assegnatario dell’ex casa
coniugale la stessa spetti integralmente a quest’ultimo.