Per i malati di Alzheimer il ricovero nelle case di cura convenzionate e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali è gratuito – la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale – mentre per gli anziani ultra65enni non autosufficienti che non possono più provvedere al pagamento della retta, i parenti non possono essere obbligati a subentrare nel pagamento.
Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero. Su tale documento si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo. Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.
Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha invece stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. Dunque il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso.
Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero. Su tale documento si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo. Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.
Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha invece stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. Dunque il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso.